Non ci posso credere
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APPLICAZIONI EXTRADISTRETTUALI: TUTTO E IL CONTRARIO DI TUTTO

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Anche una vicenda relativa ad un'applicazione extradistrettuale che, nell'ottica dominante in Consiglio, può essere considerata di secondaria importanza può avere grande rilievo.
Noi riteniamo, infatti, che l'immagine di trasparenza e terzietà nelle scelte che il Consiglio deve offrire all'esterno e nei confronti di tutti i magistrati, si alimenti anche attraverso scelte scrupolose, conformi alle normative, nelle quali i magistrati interessati possano confidare di veder soddisfatte le loro aspirazioni, e secondo criteri uniformi costantemente applicati.
In materia di applicazioni extradistrettuali il punto 114.4 della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici per il biennio 2004/05 è estremamente puntuale e dettagliato: detta una regola principale per cui, quando gli aspiranti siano più di uno (come sovente capita), si deve eseguire una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.
In sostanza va valutato quale sia l'ufficio, tra quelli in comparazione, che subisca la minor "sofferenza" derivante dalla temporanea sottrazione del magistrato destinato in applicazione.
Il comma successivo pone una regola sussidiaria per il caso in cui gli uffici interessati presentino una uguale situazione, per cui si dispone che in questo caso si debba tener conto delle "rispettive attitudini specifiche desumibili dalla loro esperienza giudiziaria".
Si privilegia quindi (del tutto opportunamente) il magistrato che sia più idoneo, per concreti elementi, a ricoprire il posto destinato in applicazione.
Il caso affrontato in plenum ha riguardato l'individuazione di un magistrato da destinare in applicazione al Tribunale per i Minori di Bologna.
Inusualmente numerosi erano gli aspiranti (ben 15) in servizio presso altrettanti uffici giudiziari, la gran parte dei quali (12) presentavano vacanze di organico che li rendevano inidonei a "subire" la sottrazione di un magistrato.
Dei tre uffici rimanenti, escluso uno in quanto di troppo ridotte dimensioni, è residuata la comparazione tra i Tribunali di Como e di Trento, entrambi a pieno organico.
Si deve sottolineare in proposito che, mentre il Consiglio Giudiziario di Milano (competente per Como) aveva espresso parere negativo all'applicazione, quello di Trento aveva invece dato parere favorevole.
Ciònonostante la proposta di maggioranza (rel. Meliadò) ha ritenuto che la scelta dovesse essere operata in favore del magistrato proveniente dal Tribunale di Como, sul presupposto della presenza di un organico di 28 magistrati, superiore a quello del Tribunale di Trento (20 magistrati), e quindi di per sé più idonea ad assorbire la carenza di un magistrato (da notare peraltro che solo poco tempo prima una vacanza presso quella sede era stata coperta).
La proposta di minoranza (rel. Arbasino) ha dedotto l'inadeguatezza di tale criterio per un giudizio comparativo sulle "esigenze" di entrambi gli uffici, attesa la necessità di rapportare il mero dato numerico dell'organico ai carichi di lavoro dell'ufficio: ed al riguardo le statistiche evidenziavano come presso il Tribunale di Como siano pendenti ben 12.626 procedimenti civili e 1384 procedimenti penali dibattimentali e monocratici, a fronte del contenzioso estremamente più contenuto presente presso il Tribunale di Trento (6752 procedimenti civili e 348 penali).
Dagli inequivocabili dati statistici si rileva che a Trento il carico del civile è pari a circa la metà di quello di Como, mentre quello penale pari a circa un quarto: una differenza quindi sostanziale che non trovava adeguato riscontro nella differenza di organico, in quanto i magistrati di Trento hanno una pendenza media pro-capite di molto inferiore a quella dei magistrati di Como.
Ma anche sotto il profilo del criterio sussidiario previsto dalla circolare la scelta non poteva che andare a privilegiare il candidato di Trento, giacchè lo stesso aveva svolto, nel lungo periodo di permanenza prima alla Procura Circondariale, poi alla Pretura e quindi al Tribunale, funzioni anche in materia minorile: reggendo la locale Procura dei minori per un certo tempo, in quanto destinato reiteratamente in supplenza o applicazione al Tribunale dei minori ed avendo altresì svolto, per lungo tempo, funzioni di giudice tutelare.
Nel curriculum del magistrato di Como soltanto un periodo di funzioni di giudice tutelare e la partecipazione ad un corso al CSM in materia minorile.
Il dibattito di plenum sulle due proposte ha registrato, a favore della proposta di maggioranza, l'intervento del relatore Meliadò che ha sostenuto come in presenza di una (da lui ritenuta) equivalenza dei carichi di lavoro, si dovesse privilegiare la sede con maggiore organico che disponeva di una maggiore "flessibilità organizzativa" e che lo svolgimento di funzioni di giudice tutelare del candidato di Como (ignorando i dati relativi al magistrato di Trento) giustificavano la sua maggiore idoneità .
Il cons. Schietroma (laico) ha dato atto della "razionalità e sostenibilità " di entrambe le proposte, privilegiando peraltro quella di maggioranza in quanto riferita ad un ufficio con organico maggiore.
Per la proposta di minoranza sono intervenuti il relatore Arbasino nonché i consiglieri Menditto ed Aghina che non hanno mancato di sottolineare, tra l'altro, come non si potesse immotivatamente pretermettere di valutare i pareri dei consigli giudiziari che, proprio in quanto derivati da organi locali all'uopo deputati, non potevano che tener conto delle reali condizioni degli uffici.
Per 13 voti a 9 è prevalsa la proposta di maggioranza, ed è stata disposta l'applicazione del collega in servizio presso il Tribunale di Como.
A favore della proposta di maggioranza hanno votato i sei consiglieri di Unicost, i due consiglieri di MI, i cinque laici del polo, il laico dell'Ulivo Schietroma ed il PG Favara.
A favore della proposta di minoranza i consiglieri del Movimento, di MD ed il primo presidente Marvulli; astenuti il vice pres. Rognoni ed il cons. Berlinguer.
A noi sembra che la vicenda si commenti da sé; può essere però utile ricordare quanto abbiamo riferito nel numero 48 del 14 aprile 2004 del nostro notiziario settimanale dal Consiglio relativamente ad un'altra applicazione extradistrettuale.
In quella sede i consiglieri di Unicost ed i laici del Polo (unitamente al cons. Schietroma), avevano sostenuto con successo la destinazione in applicazione di un magistrato perugino in servizio al Tribunale di Gorizia (con organico di un presidente e nove giudici) al Tribunale di Perugia a fronte di altri aspiranti provenienti da uffici di maggiori dimensioni, affermando che l'individuazione del magistrato di Gorizia si fondava sulla analisi dei "carichi di lavoro dell'ufficio" e che il candidato presentava attitudini specifiche ad operare presso il Tribunale del riesame di Perugina, in quanto a Gorizia svolgeva funzioni di g.i.p.
In occasione del dibattito di plenum il relatore Tenaglia aveva affermato che la scelta del magistrato di Gorizia derivava da una "valutazione dei flussi e delle pendenze che risultano dal sistema informatico Valeri@".
Come indicato in epigrafe: "tutto e il contrario di tutto"…

 
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