Magistratura Onoraria
MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA – ART.3
Prime valutazioni sul disegno di legge di riforma della magistratura onoraria
Il Disegno di legge di riforma della magistratura onoraria presentato dal ministero della Giustizia, se da un lato può essere inteso come volontà di provvedere finalmente ad un riassetto complessivo (anche e soprattutto dal punto di vista ordinamentale) di una materia in cui gli unici interventi succedutesi negli anni (ad onta della declamazioni di principio) si riducono a reiterate proroghe di incarichi ormai solo virtualmente temporanei, presenta però vistose incongruenze che ne minano alle radici la capacità di incidere positivamente nel nostro sistema giudiziario.
1) Il primo rilievo attiene alla singolare inversione di indirizzo che il presente disegno realizza, rispetto ad una precedente iniziativa legislativa (di soli pochi mesi or sono), diretta a valorizzare e razionalizzare l’attività dei giudici di pace, che invece il DDL in questione si propone semplicemente di sopprimere: così come va stigmatizzata l’assenza di una preliminare ed utile analisi delle istanze delle categorie interessate (non a caso quasi tutte in comprensibile stato di agitazione e di protesta), e delle analisi in argomento realizzate dall’ANM che, specie negli ultimi anni, consapevole del rilievo non solo statistico dell’apporto offerto dalle varie funzioni onorarie alla complessiva domanda di giustizia, ha dedicato alla materia della magistratura onoraria approfonditi studi e pubblicazioni.
Nonostante la complessiva valutazione positiva dell’attività sin qui svolta dai giudici di pace, il DDL dunque perviene ad un’arbitraria abrogazione (costituzionalmente dubbia) delle funzioni di giudice di prossimità nell'illusoria (ed anche culturalmente criticabile) presupposizione di un'istantanea fungibilità delle (vigenti) funzioni di giudice di pace e g.o.t. Vengono così annullate ex lege specificità (professionali e formative) distintive esistenti tra le diverse funzioni giudicanti onorarie, con una decisione che inevitabilmente determinerà difficoltà operative che si riverbereranno sul servizio e sull’utenza. La prevista, sostanziale stabilizzazione dei giudici onorari (confermata anche dall’estensione nei riguardi dei m.o. del sistema disciplinare disegnato dal D. lgs.vo n. 109/2006) sottoposti ad una verifica di professionalità non molto dissimile da quella prevista per i magistrati professionali, e senza modifiche dell’attuale regime di compatibilità con l’attività forense, finisce per prefigurare un rapporto di pubblico impiego, e comunque incentiva l’aspettativa di partecipare al governo autonomo della magistratura, con ruoli e compiti molto diversi anche da quelli previsti dalla sezione autonoma del Consiglio Giudiziario prevista dalla recente legge n. 111/2007 (che, secondo la ben diversa prospettiva sopra indicata, concerne solo i giudici di pace).
2) L’ampliamento delle attribuzioni e delle competenze dei giudici onorari risulta poi confliggente con l’elaborazione consiliare (anche per quanto riguarda la dilatazione della nozione di “impedimento” del giudice professionale), e non si coniuga ad una reale verifica di professionalità, atteso che questa aspirazione viene realizzata riversando sul Consiglio Superiore ulteriori compiti di (urgente) valutazione che si sommano a quelli già ingenti derivanti dalla riforma ordinamentale, rendendo meramente ipotetica la preconizzata verifica collegata all’ampliamento delle competenze.
Tra i problemi di "gestione" della magistratura onoraria c'è infatti sicuramente quello di un effettivo controllo dell'attività di un numero elevatissimo di magistrati onorari che assorbono una porzione ormai rilevantissima di giurisdizione: aspetto per il quale parimenti non sembra che il DDL offra strumenti più efficaci, atteso che già oggi i g.o.t. sono direttamente inseriti nelle sezioni coordinate da un presidente, così come i v.p.o. coordinati da un procuratore aggiunto, per cui i deludenti risultati (il numero di vpo e got non confermati in esito a valutazioni negativa è invero modesto) vanno iscritti ad una qual certa "insensibilità culturale" che attiene al delicato rapporto tra magistratura ordinaria ed onoraria piuttosto che all'attribuzione di funzioni di coordinamento e responsabilità, comunque esistenti.
3) L’enfatizzazione di un sistema retributivo a cottimo alla nuova figura di magistrato onorario costituisce poi "recidiva specifica" (anche se non infraquinquennale), rispetto alla dissennata scelta retributiva applicata fin qui ai soli giudici di pace, che ha portato ad una progressiva distorsione dell'attività giurisdizionale, ad un impennarsi (nonostante gli insufficienti controlli) del numero delle procedure disciplinari e ad un considerevole incremento di spesa.
Lo stesso limite annuo di compensi "limitato" ad Euro 74.000,00, non costituisce significativa novità, in quanto è un "tetto" (peraltro a quota" 72.000) già vigente da qualche anno per i giudici di pace, che ora viene elevato a limite per l'intera categoria onoraria, ma sostanzialmente operante per la sola categoria onoraria giudicante: permane dunque la penalizzazione per le funzioni del sostituto procuratore onorario (oggi v.p.o.), a cui vengono addirittura ridotti gli importi attualmente previsti per la presenza in udienza, ingenerando così un'ingiustificata disparità di trattamento tra funzioni onorarie.
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In definitiva, incongrua appare una possibilità di utilizzare a pieno regime i m.o. (stabilmente inseriti nell’organizzazione degli uffici giudiziari): prefigurare un obbligo di presenza perpetua (funzionale ad accettabili tempi di definizione degli affari civili e penali) significa dunque disancorare ulteriormente le funzioni onorarie da quel concetto di "temporaneità" che verrebbe così definitivamente abbandonato, determinando una stabilizzazione di fatto, cui non potrebbero poi ragionevolmente non conseguire tutti gli elementi accessori (rappresentanza istituzionale, garanzie previdenziali, ecc...).
Lontani dall’ormai vagheggiato “ufficio del giudice”, si intende impiegare la magistratura onoraria in un’azione intensiva e straordinaria di “rottamazione” dell’arretrato giudiziario, replicando le modalità di intervento unicamente quantitative ed emergenziali delle cd. “sezioni stralcio” dei G.O.A. che hanno offerto risultati negativi, anche perché elusive della risoluzione dei nodi strutturali che determinano l’attuale situazione di collasso dell’azione giudiziaria.
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La magistratura ha elaborato progettualità lontane da quelle concretate nel DDL, chiedendo al legislatore scelte di fondo che devono poi essere tenute ferme: in questa linea, ha prospettato l’ipotesi di una giurisdizione semplificata, per materie di minore impatto sociale e che consenta tempi, forme e quindi costi inferiori, purchè si abbia l’accortezza di adottare ogni passaggio che – nella previsione del risultato finale - contemperi le contingenti necessità di sistema e salvaguardi le esperienze acquisite.
E’ stato previsto (anche di concerto con le organizzazioni sindacali del magistrati onorari), un programma di riforma che preveda concorsi per magistrato riservati ai magistrati onorari (ma con le medesime modalità previste sin qui per i concorsi ad uditore giudiziario); si è indicato nell’ufficio del giudice il luogo in cui potere coniugare formazione e svolgimento di funzioni giurisdizionali, proprie o di supplenza limitata nel tempo dei magistrati ordinari; si è senz’altro condivisa l’istanza della magistratura onoraria, perchè siano eliminate le attuali disparità retributive.
Si auspica pertanto l’elaborazione di un disegno complessivo condiviso, mediante la predisposizione di un “tavolo” comune che non escluda l’avvocatura (sempre sensibile in argomento), capace di determinare un progetto riformatore della magistratura onoraria secondo linee che non si rinvengono all’interno del DDL, la cui portata impropriamente ‘stabilizzatrice’ dell’attività onoraria sembra confermata dalla massiva affluenza al coevo bando (sin qui oltre 40.000 domande) per l’accesso alle funzioni di g.o.t. e v.p.o. (peraltro destinato ad essere posto nel nulla secondo quanto previsto dallo stesso D.D.L.)
Roma, 19 gennaio 2008.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL MOVIMENTO
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