Il caso

Figli invisibili....

di Giuseppe SEPE

La recente approvazione della legge 15 luglio 2009 n. 94 (recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica) pone la questione della sorte dei figli nati dagli stranieri irregolari presenti in Italia a partire dal prossimo 8 agosto, data di entrata in vigore del provvedimento.

 

 

 

L’art. 6 co. 2 del D.Lgs. n. 298/1998, come modificato dall'art. 1 n. 21 lett. g) della L. n. 94/2009, stabilisce l’obbligo, per lo straniero, di esibire i documenti inerenti al soggiorno di cui all'art. 5, comma 8, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

 

In precedenza l'art. 6 co. 2 contemplava un'eccezione anche per i provvedimenti "inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi", poi eliminata.

 

Da ciò il dubbio che per tali tipologie di atti (tra cui la dichiarazione di nascita e il riconoscimento di figlio naturale) sia necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno.

 

Fonti autorevoli hanno sostenuto, anche se al fine di criticarla, l'interpretazione più sfavorevole (cfr. il parere reso dal C.S.M. sul d.d.l. n. 733 del 3.6.2008 che riprende un contribuito dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni; nello stesso senso v. la relazione della Commissione minori costituita presso l’ANM).

 

Per la verità potrebbe obiettarsi che qualsiasi interpretazione dell'art. 6 co. 2 citato che limitasse la tutela giuridica e sociale del figlio naturale e che consentisse, quale aberrante conseguenza, l’allontanamento del bambino dai genitori, allorché questi ultimi, essendo sprovvisti del permesso di soggiorno, non potessero riconoscerlo dopo la nascita, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali e sopranazionali in materia di tutela della famiglia e dell’infanzia.

 

La Costituzione italiana prevede che "la legge deve assicurare ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima" (art. 30).

 

Inoltre la convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata dall’Italia con L. 176 del 27.5.1991) stabilisce (art. 7) che: "il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi" e che “gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà" (art. 9).

 

Sarebbe quindi condivisibile il ricorso ad un’interpretazione restrittiva della disposizione in esame, costituzionalmente orientata.

 

In questo senso, si potrebbe osservare che l'art. 6 non può condizionare la dichiarazione di nascita, che può essere resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata (art. 30 D.P.R. n. 96/2000).

 

La dichiarazione di nascita non è né un provvedimento amministrativo né un atto di cui si debba richiedere il rilascio alla Pubblica amministrazione.

 

Non può farsi rientrare, dunque, se non in forza di una inammissibile, perché incostituzionale, interpretazione estensiva, nell'ambito delle "licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".

 

Stessa conclusione vale per il riconoscimento di figlio naturale, atto di natura personalissima che può essere fatto dal genitore nell'atto di nascita ovvero con apposita dichiarazione, posteriore alla nascita, davanti ad un ufficiale dello stato civile, o in un atto pubblico, o in un testamento, qualunque sia la forma di questo (artt. 250, 254 c.c.).

 

Più in generale gli atti dello Stato civile relativi alla dichiarazione di nascita e di riconoscimento naturale, non hanno natura di provvedimenti e non vengono “rilasciati” ma bensì "ricevuti" o, comunque, "formati".

Si tratta quindi di atti diversi da quelli cui fa riferimento la norma dell’art. 6 citato.

 

Gli adempimenti successivi (iscrizione nell'archivio della dichiarazione di nascita, annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita) demandati dalla legge agli ufficiali dello Stato civile sono destinati a costituire lo status giuridico di una persona venuta ad esistenza, e non possono essere intesi come meri "provvedimenti di interesse dello straniero" anziché come atti formati nell'interesse della collettività, per la certezza delle situazioni giuridiche, e del minore innanzitutto, quindi nell’interesse di un soggetto diverso dall’eventuale richiedente.

 

Non sembra, quindi, che si possa agevolmente dedurre dall'eliminazione dell'inciso "inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi" la conclusione che gli stranieri irregolari non possano riconoscere i propri figli dopo la nascita.

 

La questione interpretativa, comunque, rimane aperta, almeno finché il Ministero dell'interno non diramerà una circolare ai propri uffici per chiarire gli aspetti applicativi della riforma ovvero finché non se ne occuperà la Magistratura.

 

Il fatto è che in una tale situazione di incertezza (tanto per gli utenti che per gli uffici) anche il solo timore della richiesta di esibire il permesso di soggiorno potrà indurre le donne straniere ad astenersi sia dal fare la dichiarazione di nascita o il riconoscimento e sia dal rivolgersi alle strutture sanitarie per l'assistenza al parto, onde evitare il rischio di una successiva, possibile denuncia per ingresso illegale nel territorio dello Stato.

 

E questo di per sé appare un aspetto assai preoccupante legato all’entrata in vigore della nuova disciplina.

 

Giuseppe Sepe

 

 
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