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Consiglio Superiore della Magistratura Istanza di riammissione nell'ordine giudiziario del Dott. Francesco Saverio BORRELLI Nuova pagina 1

La Commissione propone, con una astensione, l’adozione della seguente delibera:

4)- 7/RO/2003 - Dott. Francesco Saverio BORRELLI, gia' magistrato con funzioni di procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, collocato a riposo per raggiunto limite di età a decorrere dal 13.4.2002 con delibera del 17.4.2002.

Istanza di riammissione nell'ordine giudiziario

(min.le prot. n. 37/477-356 dell'11.4.2003)



Il Consiglio,

rileva che sulla disposizione introdotta dall'art. 34, c. 12, della l. 27 dicembre 2002 n. 289, che consente la permanenza in servizio dei magistrati fino a 75 anni, per la quale è avanzata la richiesta di riammissione nell'ordine giudiziario, il Consiglio Superiore della Magistratura ha già avuto modo di esprimere un giudizio negativo con la delibera … A prescindere da questa valutazione di ordine generale, comunque, l'esame dell'istanza richiede un preliminare inquadramento della disposizione di legge nel contesto normativo suo proprio.

L'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511 prevede che “tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età”.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, art. 16, c. 1, prevede che “è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio … per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti”. La norma è applicabile anche ai magistrati (si veda la risoluzione adottata dal C.S.M. il 14 gennaio 1993) e consente agli stessi di permanere in servizio oltre il raggiungimento del settantesimo anno di età.

La legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 34, c. 12, ha inserito nell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, dopo il primo comma, il c. 1 bis, il quale prevede che “per le categorie di personale di cui all'art. 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età”. Considerato che tra le categorie di cui all'art. 1 della detta legge n. 27 del 1981 sono ricompresi i magistrati ordinari, deve ritenersi che per i medesimi la facoltà di prolungare il rapporto di servizio è estesa fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età.

L'esercizio della “facoltà” concessa dalla legge postula, tuttavia, la esistenza in vita del rapporto di servizio in cui la facoltà stessa si inserisce e nel quale può essere concretamente fatta valere. Tale affermazione è conseguenza obbligata del dato testuale dell'art. 16 sopra citato, che costituisce la norma base della fattispecie in esame, per la quale il dipendente può esercitare la facoltà di “permanere in servizio”, prolungando un rapporto in atto e non ancora cessato.

A conclusione non diversa si perviene considerando la modifica apportata dall'art. 34 della legge n. 289 del 2002. Tale modifica legislativa, infatti, comporta sul piano giuridico solamente l'ampliamento del periodo in relazione al quale può essere esercitata la facoltà di prolungare il rapporto di servizio, senza ulteriori innovazioni di carattere normativo, di modo che l'esercizio della facoltà continua ad essere limitato alla “permanenza in servizio” e non alla ricostituzione del rapporto, ove lo stesso sia cessato. La modifica in questione è sicuramente mossa dall'obiettivo di far fronte alle carenze dell'organico della magistratura; tale scopo, tuttavia, la legge intende perseguire consentendo solo il prolungamento del servizio e non anche con la ricostituzione del rapporto di coloro che siano già stati collocati a riposo.

Con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che il dott. Saverio Borrelli aveva già esercitato la facoltà di rimanere in servizio fino al 72° anno e che dopo il raggiungimento di questa età – avvenuto il 12 aprile 2002 – è stato collocato a riposo con delibera di questo Consiglio del 17 aprile 2002. Il dott. Borrelli, pertanto, con l'istanza proposta in data 16 marzo 2003 chiede non di “permanere in servizio”, ma di ricostituire il rapporto, esercitando una facoltà non prevista dal complesso normativo sopra indicato. Deve, conseguentemente, ritenersi impossibile la ricostituzione del rapporto di servizio.

Ritiene il Consiglio che nella specie non possa essere invocato l'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, recante il testo unico dello statuto dei dipendenti civili dello Stato, per il quale “l'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego …, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del consiglio di amministrazione”. L'ordinamento giudiziario r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 contiene una disposizione speciale, l'art. 211, con la quale sono specificamente regolati i casi di riammissione dei magistrati che sono cessati dal servizio, di modo che, per l'art. 276 dello stesso r.d. n. 12 del 1941, l'art. 132 sopra nominato sarebbe contrario alla normativa dell'ordinamento e, pertanto, inapplicabile ai magistrati ordinari. Ed, infatti, la norma in questione è stata applicata per la riammissione non dei magistrati collocati a riposo di ufficio per raggiungimento del limite massimo di età, ma dei magistrati decaduti dall'impiego per ingiustificata assenza dal servizio, tanto che tutti i precedenti di richiesta di riammissione a seguito dell'introduzione della facoltà di rimanere in servizio fino a 72 anni (nel regime della precedente disciplina) dei magistrati collocati a riposo per raggiungimento del limite massimo di età sono di segno negativo.

In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti,

delibera

- il rigetto dell'istanza.

 
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