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Consiglio di Stato. Magistrati e Massoneria
NewsConsiglio di Stato sent. n.2614 del 15 maggio 2003 Magistrato. Affiliazione alla Massoneria. Non idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori.

Nuova pagina 1

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1216/2002 proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore e dal Consiglio superiore della magistratura, in persona del presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12

contro

Stanzani Guido, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Poli ed Emanuela Pastore Stocchi, presso la quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Lucio Afranio n. 23

per l’annullamento

della sentenza n. 163 del 9 gennaio 2002, pronunciata dal Tar Lazio, Sezione I

Visto l’appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. Stanzani;

Visti gli atti tutti della causa

Udito il relatore, Consigliere Livia Barberio Corsetti ed uditi, altresì, gli Avv.ti E. Pastore Stocchi e l'Avv. dello Stato Ferrante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue

FATTO

Con atto notificato l’11 ottobre 2000 il dott. Guido Stanzani, magistrato della Corte di Cassazione con funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Modena, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione, adottata dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 13 luglio 2000, con cui è stata negata la sua idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori.

Esponeva come premessa che, in data 12 maggio 1994, fu promossa azione disciplinare nei suoi confronti per avere assunto, con giuramento prestato il 22 febbraio 1987 per l’applicazione alla loggia massonica “Risorgimento-8agosto” di Bologna, “impegni incompatibili con i doveri di trasparenza, di imparzialità e di soggezione alla legge”; che con sentenza del 22 ottobre 1996 la sezione disciplinare del CSM gli infliggeva la sanzione della censura; che a seguito del ricorso da lui proposto, la Corte di Cassazione SSUUU, con sentenza n. 12597/1997, cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla sezione disciplinare; che con sentenza del 12 ottobre 1998, la Sezione disciplinare lo mandava assolto per essere risultati insussistenti gli addebiti.

Ciò posto, deduceva avverso la deliberazione impugnata le censure di violazione di legge (art. 12 l. 20 dicembre 1973, n. 831 e art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) e di eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà tra più atti e per mancata considerazione del parere reso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Firenze.

Il CSM avrebbe valutato in modo erroneo ed arbitrario l’intera vicenda disciplinare, non avrebbe tenuto in debita considerazione il parere del Consiglio giudiziario della Corte d’Appello di Firenze, avrebbe omesso di esaminare l’attività giudiziaria da lui svolta nel periodo seguente la cessazione dell’appartenenza alla loggia massonica, avvenuta nel 1984 e non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che l’incidenza negativa dell’iscrizione alla predetta associazione dovesse prevalere sugli elementi positivi desumibili dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Il Tar adito ha accolto il ricorso.

Premesso che le risultanze emerse in sede disciplinare ben possono costituire, nella loro materialità, oggetto di un giudizio di valutazione reso dall’organo di autogoverno ai diversi fini dell’idoneità del magistrato alla progressione di carriera, ha sottolineato che in simili casi è necessario verificare l’esistenza materiale dei fatti posti alla base della delibera e il significato da attribuire ai fatti medesimi ai fini del giudizio di idoneità. La delibera impugnata ha negato l’idoneità del dott. Stanzani - che ha censurato il parere favorevole espresso dal Consiglio giudiziario di Firenze perché aveva omesso di considerare l’eventuale ricaduta sull’attività del magistrato della pregressa vicenda disciplinare - sulla base della affermazione che egli non avrebbe reso nota la sua previa appartenenza alla Massoneria. Ad avviso del primo giudice tale considerazione si pone in netto contrasto con la valutazione espressa dalla Sezione disciplinare del CSM, che aveva rilevato come, nel contesto storico del tempo, l’appartenenza dei magistrati alla massoneria non costituiva un disvalore. Ha inoltre affermato che il fatto che il dott. Stanzani ha negato di aver prestato il giuramento massonico è esplicazione del diritto di difesa, al quale non può attribuirsi valenza sintomatica di carenza di linearità e trasparenza di condotta, come invece ritenuto dal CSM. Ha pertanto accolto il ricorso, respingendo però la domanda del ricorrente volta ad ottenere l’attribuzione dell’idoneità con decorrenza 28 maggio 1999.

Il Ministero della Giustizia e il CSM impugnano tale decisione, che ritengono erronea per non aver considerato che le valutazioni del CSM relative al conferimento degli incarichi direttivi sono insindacabili nel merito perché contengono apprezzamenti ampiamente discrezionali; che nel caso la valutazione negativa è stata ampiamente motivata e che, pertanto, il giudice amministrativo ha travalicato i limiti del suo potere.

Il dott. Stanzani, costituito in giudizio, chiede preliminarmente che l’appello sia dichiarato inammissibile per mancata indicazione di censure avverso la pronuncia del TAR; nel merito osserva che il primo giudice si è limitato ad una verifica di congruità tra premesse (vicenda disciplinare) e conclusioni raggiunte in sede di valutazione dell’idoneità. Ciò che costituisce giudizio di legittimità che non invade la sfera discrezionale del CSM.

DIRITTO

L’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza in esso di censure volte contro la sentenza impugnata non può trovare accoglimento.

L’appello muove, invece, alla sentenza, una censura precisa, consistente nell’aver formulato il primo giudice un giudizio di merito, riservato al CSM, invece che un giudizio di legittimità, con invasione della sfera di discrezionalità riservata all’organo di autogoverno.

Tale censura è peraltro infondata.

La sentenza impugnata pone a raffronto la decisione di proscioglimento adottata dal CSM in sede disciplinare, con la deliberazione impugnata, nella quale il CSM ha negato l’idoneità alle funzioni superiori per fatti che esso stesso aveva giudicato ininfluenti in sede disciplinare. Tale giudizio, lungi dal rappresentare una invasione della discrezionalità di cui gode il CSM, si limita a valutare, secondo la più pura tradizione del giudizio di legittimità, la congruenza logica interna della motivazione che ha sorretto il diniego. Nel giudizio di legittimità non rileva infatti solo l’ampiezza della motivazione, ricordata nell’atto di appello, ma anche la consequenzialità logica tra premesse e conclusioni; consequenzialità che può e deve essere valutata in sede di giudizio di legittimità, pena la inaccettabile conclusione che la discrezionalità non può essere censurata anche se esercitata in modo illogico o arbitrario.

Il Tar ha anche correttamente ritenuto che le affermazioni fatte dal magistrato in sede disciplinare, costituendo esercizio del diritto di difesa, non possano essere assunte come sintomi di una sua mancanza di rettitudine. Anche in tal caso il Tar non ha esorbitato dal suo potere di verifica della legittimità della motivazione, verifica che ha condotto alla luce del principio costituzionale del diritto alla difesa.

Si devono infine condividere le conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata in merito alla valutazione della condotta antecedente del magistrato, il quale, avendo aderito alla massoneria ufficiale quando l’appartenenza non era considerata un disvalore, ed avendola abbandonata prima che intervenisse il divieto, non aveva provveduto ad informare l’organo di autogoverno della sua pregressa adesione.

Tale valutazione è anch’essa in netto contrasto con le risultanze del procedimento disciplinare, dalle quali emerge che il magistrato all’epoca non aveva avvertito alcun contrasto tra i suoi doveri e l’appartenenza alla massoneria e, comunque se ne era allontanato prima che tale contrasto fosse ufficialmente sanzionato con un divieto. Pretendere che a distanza di anni dal fatto già concluso il magistrato avesse un dovere di informazione e che la violazione di tale dovere possa fondare il diniego di idoneità alle funzioni superiori appare una forzatura, stante il principio costituzionale della libertà di associazione, che riguarda anche i magistrati, ove il relativo esercizio non sia precluso da un’espressa previsione di legge o non contrasti palesemente con le responsabilità istituzionali. Ciò che la sentenza resa in sede disciplinare ha apertamente escluso affermando che “si può affermare che mancassero agli occhi dell’incolpato per la quasi totalità del periodo presso in esame nell’atto di accusa utili ed espliciti modelli precettivi che valessero quali indici di riferimento comportamentale”.

Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV respinge l’appello in epigrafe e pone a carico delle amministrazioni appellanti le spese ed onorari del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000, 00 (tremila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2003 con l’intervento dei Signori:

Paolo Salvatore, Presidente

Livia Barberio Corsetti, Consigliere, relatore

Antonino Anastasi Consigliere

Anna Leoni Consigliere

Bruno Mollica Consigliere

 
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