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Quesito. Ferie
Documenti dal Consiglio SuperioreRichiesta della Quarta Commissione di un parere in ordine ai seguenti quesiti, posti dalla dott.ssa Daniela Cortucci, giudice del Tribunale di Avellino: 1.- "Se sia legittimo, da parte del Presidente del Tribunale, autorizzare il congedo ordinario nei soli giorni in cui i giudici non tengono udienza";2.- "Se sia legittimo, da parte del Presidente del Tribunale, stabilire egli stesso il periodo in cui le ferie vanno recuperate, prescindendo così dalle esigenze personali e familiari dell’avente diritto.

I. Il quesito. Con missiva pervenuta il 27/1 u.s. quest’ufficio veniva informato che la Quarta Commissione aveva richiesto nella seduta del 22/1 prec. un parere sui quesiti più sopraindicati, proposti dalla dott.ssa Daniela Cortucci, giudice del Tribunale di Avellino, anche con riferimento alla delibera consiliare del 15/5/22002. 2 La dott.ssa Cortucci presentava il 19/11/2002 richiesta di congedo ordinario per festività soppresse dal 18 al 21/12/2002, giorni nei quali, peraltro, era stata deliberatal’astensione dalle udienze degli avvocati. Il succ. 23/11 il Presidente del Tribunale non autorizzava l’anzidetta richiesta poichècoincidente per due giorni con udienze penali monocratiche già fissate dalla dott.ssa Cortucci,riservandosi la concessione delle ferie nel momento in cui fosse certa l’astensione dalle udienze degli avvocati; il Presidente del Tribunale rappresentava altresì di non aver fissatoudienze penali nel periodo da Natale all’Epifania proprio al fine di favorire ai magistrati la fruizione di ferie in recupero, come già disposto nel decreto n.211/02 del 31/5/2002"Prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale dell’anno 2002" ed in quello n.11/2002 del 29/6/2002. Ciò premesso in fatto, la dott.ssa Cortucci rilevava che non vi era stata alcunaautorizzazione a non fissare udienze nel periodo da Natale all’Epifania (indicato come meramente preferibile per il recupero di ferie non godute), tanto che da tempo aveva disposto il rinvio di alcuni processi all’udienza del 27/12/2002, così ottemperando a precedentiraccomandazioni dello stesso Presidente del Tribunale, volte a sollecitare la fissazione di udienze anche nei periodi pasquali e natalizi al fine di evitare i c.d. ponti. Rilevava altresì la dott.ssa Cortucci che analogo provvedimento il Presidente delTribunale aveva emesso nei suoi confronti nel dicembre 2001, tanto che non aveva poi piùpotuto usufruire di quei giorni di congedo e, pertanto, contestava il principio affermato nelcitato provvedimento presidenziale e cioè che il giudice non possa usufruire di ferie nei giorniin cui sono fissate delle udienze (principio per il quale anche una richiesta di ferie avanzata per il periodo da Natale all’Epifania sarebbe stata respinta essendo fissata udienza per il giorno 27/12); in tal modo, infatti, verrebbe sostanzialmente impedita la fruizione da parte dell’avente diritto di periodo continuativi di congedo ordinario, atteso che di regola chi esercita le funzioni di giudice del dibattimento penale tiene tre udienze alla settimana. Rappresentava, infine, la dott.ssa Cortucci che il CSM nella seduta del 15/5/2002, rispondendo ad analoghi quesiti da lei stessa avanzati unitamente al collega dott. Davide Di Stasio ha stabilito che "…è del tutto comprensibile la fruizione di ferie in periodo diversi daquelli per così dire ordinari… possa creare, nell’ambito dell’ufficio giudiziario, delle3 difficoltà di carattere organizzativo. Tali eventuali disagi non possono, tuttavia, essereopposti al magistrato che richieda di usufruire del congedo ordinario di cui non abbia potuto godere per intero nei periodi definiti "ordinari"…" II. Osservazioni dell’Ufficio Studi. I. a) I precedenti consiliari ed il quadro normativo di riferimento. In ordine alle modalità di fruizione delle ferie o dei periodi di congedo ordinario il CSMè intervenuto con numerose delibere e circolari anche nel corso degli ultimi anni oltre chenegli anni meno recenti; quelle che verranno citate, pertanto, costituiscono solo una piccolissima antologia funzionale alla risoluzione del quesito. Va segnalata, innanzitutto, la circolare 25/1/1997 n.1457 "Integrazione alla circolaresui congedi straordinari dei magistrati", che ribadendo alcuni principi già fissati in altredirettive ha stabilito che: - normalmente il congedo ordinario deve essere goduto dal magistrato continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell’art.90 Ord. Giud.; - qualora ciò non sia possibile per ragioni di servizio, spetta ai dirigenti degli uffici disporreper una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l’anno, con possibilità direcupero nel primo semestre dell’anno successivo; - ove il magistrato si trovi nell’oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entrotale termine per ragioni di ufficio, potrà fruirne immediatamente dopo la cessazione dellecause di impossibilità."La peculiarità della regolamentazione consente al C.S.M. di acquisire le notizierilevanti in occasione della comunicazione delle tabelle feriali ed è, quindi, possibileprocedere agli interventi correttivi, che eventualmente si rendono necessari, nel corso del procedimento di approvazione. La considerazione che quello alle ferie è un diritto soggettivo predeterminato nelladurata, rende palese che, al di fuori della suindicata comunicazione, è inutile ed irrilevante4 ad ogni fine l’ulteriore documentazione della loro fruizione (e del periodo della stessa) nel fascicolo personale; (…) pertanto, i capi degli Uffici, quanto alla fruizione delle ferie, non sono tenuti ad effettuare alcuna comunicazione ulteriore rispetto a quella già contenuta nelletabelle feriali, ferme restando le direttive vigenti sulla modalità del loro godimento".Una più recente delibera del CSM del 20/12/2001 è stata adottata a seguito di un quesitoposto da un magistrato che aveva chiesto di sapere "se la scelta di richiedere il godimento digiorni di congedo a fronte di festività soppresse sia sindacabile....dal Capo dell’Ufficio....,ovvero se il diritto in questione sia "perfetto" e non sottoponibile a condizioni di sorta...". La delibera ha recepito il parere dell’Ufficio Studi e Documentazione del CSM n. 511/01 del 17.10.2001, che ha innanzitutto ribadito quanto già statuito con la circolare del 13luglio 1979 n.5746: l’applicabilità ai magistrati delle disposizioni della legge n. 937/1977, cheha attribuito ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell’anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, contestualmente raccomandando ai dirigenti degli uffici giudiziari di tener conto, al momento delle determinazioni relative alla concessione di detti periodi di congedo, delle esigenze di servizio e di garantire l’ordinario funzionamento degli uffici nel periodo non feriale. Le conclusioni cui perviene il parere, richiamati i principi più sopra indicati in temadi modalità della fruizione delle ferie, sono i seguenti: "Il dirigente dell’ufficio giudiziariodeve discrezionalmente valutare la concedibilità dei giorni di riposo per festività soppresse,avendo riguardo alle esigenze di servizio; non è incoerente che per uno stesso periodotemporale il dirigente dell’ufficio giudiziario neghi la concessione del riposo per festivitàsoppresse e conceda la fruizione di giorni sul residuo feriale pregresso, dovendo far sì che iresidui feriali dell’anno precedente siano goduti dall’interessato entro il primo semestre dell’anno successivo, salvi casi eccezionali, quali possono essere stati di malattia e non certo scelte arbitrarie del singolo. L’imputazione dei giorni di riposo al residuo feriale dell’anno pregresso o al periodo di riposo per festività soppresse non è quindi un dato irrilevante nelle determinazioni del5 dirigente dell’ufficio, o ancor di più un profilo sottratto alle sue valutazioni, avendo questi ildovere di vigilare sul rispetto del termine perentorio del primo semestre dell’anno successivo per il godimento delle ferie da parte dei magistrati addetti all’ufficio e conseguentemente il dovere di favorire l’osservanza dell’indicato termine". Vanno ancora considerate le disposizioni previste della circolare sulle tabelle per il biennio 2002-2003, che è stata ampiamente richiamata anche nella delibera del CSM del15/5/02, sollecitata sempre da un quesito avanzato dalla dott.ssa Cortucci unitamente al dott. Di Stasio (e di cui si è dato più sopra conto), che ha affrontato la questione della sostituzionedel giudice assente legittimamente per ferie prevedendo la sua sostituzione attraverso gli ordinari meccanismi di supplenza stabiliti dalle tabelle. Quanto alle modalità di fruizione delle ferie va richiamato il par.37, punto 2, lett.f) chedispone: "i magistrati in servizio nel periodo feriale devono godere delle ferie nel periodoimmediatamente successivo ed in modo continuativo" . Peraltro, con una circolare, ormai risalente nel tempo, del 18/2/72 n.846 il CSM aveva statuito che "…in casi particolari il rinvio o il frazionamento può essere consentito, sempreperò con l’assenso del Capo dell’ufficio che ha la responsabilità della sua organizzazione edel suo funzionamento anche nel periodo feriale, oltre che nel periodo ordinario, e con prudente apprezzamento della situazione prospettata dal singolo magistrato". In due altre delibere, poi, del 23/6/83 e del 4/5/88 il CSM ha specificato che nell’esercizio del potere discrezionale relativo alla concessione del godimento delle ferie i dirigenti degli uffici avranno cura di considerare le esigenze manifestate dai magistrati, apparendo ciò conforme ad un generale principio di buona amministrazione e in definitivacoerente con il buon funzionamento del servizio. Va, inoltre, ricordato che l’ultimo comma dell’art.36 Cost. sancisce che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto di qualsiasi lavoratore con l’annessa caratteristica della irrinunziabilità; aspetti relativi a questa caratteristica sono trattati nella delibera 13/2/92 delCSM, che ha espressamente affermato come sia da intendersi perentorio il termine del primo semestre dell’anno successivo, entro cui devono esser godute le ferie non usufruite nell’ordinario periodo feriale, termine da intendersi come perentorio e non superabile, essendo irrinunciabile il diritto alle ferie. 6 Deve, infine, segnalarsi la Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia inviata ai capi degli uffici il 9/7/98 "Attività degli uffici giudiziari e ferie dei magistrati", che viene emanatasulla base di alcune disfunzioni evidenziate nell’ambito dell’esercizio dell’attivitàgiudiziaria1; in particolare si rileva che "La concessione di giorni di ferie non programmatitempestivamente durante i mesi dell’ordinario lavoro degli uffici può comportare, invero, ilrinvio di processi già fissati in prima udienza o in prosecuzione. Occorre quindi che, salveserie e urgenti necessità, i dirigenti degli uffici assegnino le ferie ai magistrati curando cheesse non cadano in coincidenza di udienze cui il magistrato interessato deve partecipare e per le quali non si possa provvedere alla sua sostituzione. Va in ogni caso evitato che processi già fissati debbano subire rinvii, spesso a notevole distanza di tempo, a ragione dellanecessità di consentire al magistrato il godimento delle ferie.Va pure segnalato che, presso taluni uffici, in occasione dei cc.dd. "ponti" tra diverse festività o in periodi particolari come quello natalizio o quello pasquale non si tengono leudienze previste dal calendario. Tale prassi che si traduce in un indebito prolungamento del periodo feriale, non può essere consentita ed è preciso compito dei dirigenti dei singoli ufficicurare il più scrupoloso rispetto del calendario giudiziario".II. b) La risposta al quesito. Dalle disposizioni normative e dalle circolari e delibere del CSM si evince che la concessione delle ferie ai magistrati, vero e proprio diritto riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione per ogni lavoratore, deve ragionevolmente contemperarsi con le esigenze di servizio. Il problema per i magistrati sorge dall’individuazione di un periodo feriale e nel contempo dalla necessità di assicurare in tutto l’anno la trattazione dei procedimenti eprocessi, che non subiscono interruzioni nel periodo di sospensione dei termini processuali 1 La circolare precisa che la sua emanazione rientra nell’ambito delle responsabilità assegnate al Ministrodall’art.110 Cost. in ordine all’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia ed in relazione al potere di sorveglianza previsto dagli artt.56 D.P.R. 16/9/58 n.916 e 13 R.D. lgs.31/5/46 n.511, tanto che lo stesso Ministro richiede ai dirigenti degli uffici giudiziari di esercitare la dovuta vigilanza in ordine a quanto indicato nella circolare e di riferire circa le difformi condotte eventualmente rilevate. 7 come previsti dalla l.7/10/69 n.742; si tratta di procedure che nel corso degli anni hanno subito una dilatazione rispetto a quelle originariamente previste (come le convalide dei fermi e degli arresti o le direttissime); si pensi, ad es., agli incombenti conseguenti all’emissione ed esecuzione di provvedimenti cautelari personali ed a tutte le procedure innanzi al Tribunale del riesame (salvo per i provvedimenti cautelari reali), oltre ai procedimenti in materia di criminalità organizzata; questo processo di dilatazione, inoltre, ha investito anche il settorecivile, tradizionalmente non destinato a trattazione nel periodo feriale e che invece richiede oggi una presenza maggiore di magistrati per i non pochi e delicati procedimenti cautelari e per quelli in materia fallimentare2. Ciò rende più problematica la risoluzione della questione relativa alle modalità direcupero delle ferie in periodi diversi o ulteriori da quelli stabiliti, poiché residua comunqueun significativo numero di giorni di ferie da consumare quando l’attività giudiziaria è in pienocorso. Per altro verso, vi è un limite temporale entro cui le ferie devono essere godute, limiteche non può essere valicato se non per cause assolutamente eccezionali, terminate le quali leferie devono essere concesse. Una prima soluzione al problema sta nella circolare sulle tabelle nel paragrafo che disciplina il periodo feriale; infatti, le tabelle relative a detto periodo consentono di evidenziare da subito i residui dei giorni di ferie per ciascun magistrato ed allora si potràprevedere che vengano già indicati espressamente i periodi nei quali il recupero di quei giornisarà effettuato, così da evitare che vi siano coincidenze con udienze di pertinenza delmagistrato in ferie. In pratica, un’opportuna ed adeguata programmazione dell’intero periodo di ferie del magistrato (con, al limite, l’eccezione di qualche giorno) sin da quando è prevista lapredisposizione delle tabelle feriali può costituire un momento individuato dicontemperamento delle opposte esigenze come sopra evidenziate; infatti, si potranno soddisfare le esigenze di riposo individuali per periodi continuativi (così come indicato inalcune circolari) e non si disporranno proprio in quei periodi rinvii o udienze per quel magistrato. 2 La citazione è a titolo di mera esemplificazione; si rinvia per una completa elencazione all’art.92 R.D. 12/41.8 Utile in tal senso potrà essere anche l’individuazione di un periodo preferibile direcupero delle ferie, così come disposto nei citati provvedimenti organizzatori del Presidentedel Tribunale di Avellino, che aveva fatto riferimento al periodo natalizio; detti provvedimenti, peraltro, si porrebbero in contrasto con quanto espressamente stabilito dalla circolare Ministeriale più sopra indicata, ma l’applicazione rigida di essa sembra rendereirresolubile la questione qui trattata del recupero delle ferie e, pertanto, non appare contravvenire né a norme né a criteri di buona amministrazione l’adozione di provvedimentiorganizzatori e di programmazione delle ferie, oltre il periodo stabilito, da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari, caso mai all’interno di un’attività concertata il più possibile tra tutti imagistrati in servizio3. E’, peraltro, da tener presente che siffatti provvedimenti potranno essere disattesi in presenza di esigenze di servizio certe e opportunamente e tempestivamente segnalate che rendano necessarie la celebrazione delle udienze proprio nei periodi indicati negli stessi provvedimenti. In ogni caso nel momento in cui si fuoriesca da questi schemi organizzativi è necessarioche i dirigenti degli uffici adottino provvedimenti autorizzativi o reiettivi delle ferie che sempre costituiscano un contemperamento di tutte le esigenze evidenziate; non appare in questo senso indirizzato un provvedimento che si limiti ad affermare apoditticamente la concedibilità delle ferie solo nei giorni in cui i giudici tengano udienza, soprattutto laddoveesistono funzioni (ed il riferimento riguarda in pratica tutti gli uffici giudiziari di primo grado) che comportano la celebrazione di più udienze settimanali (come segnalato dalla dott.ssaCortucci, i cui impegni di udienza rientrano nella media di qualsiasi giudice che svolga le funzioni del dibattimento penale). L’affermazione vale per i provvedimenti che facciano un generico richiamo ai giorni in cui i giudici tengono udienza, poiché si tiene normalmente udienza nei periodi non feriali equindi le ferie non sarebbero mai concedibili, e non per quelli che individuino motivi specifici che impongano la celebrazione di una o più udienza (ad es. per processi con imputati detenuti3 Le riunioni tra i magistrati dell’ufficio costituiscono un’espressa previsione nella premessa della circolare sulle tabelle ed hanno ormai origini neanche più tanto recenti.9 in prosecuzione o che debbano essere celebrati con celerità) e per questo facciano prevalere leesigenze di servizio rispetto a quelle di godimento delle ferie. Peraltro, sempre con riguardo alle ferie richieste al di fuori di un’anticipata programmazione, è auspicabile che le istanze dei magistrati siano il più possibile presentatecon congruo anticipo, così da evitare rinvii di processi o udienze proprio nei periodi di ferierichiesti; la mancanza di detti requisiti delle richieste potrà maggiormente esporre questeultime al diniego per la sussistenza di esigenze di servizio specifiche circa la necessità di unao più udienze di essere tenute.III. Conclusioni. Pertanto, ai quesiti come sopra proposti dalla dott.ssa Cortucci possono darsi le seguenti risposte, dopo aver premesso che un’opportuna ed adeguata programmazione dell’intero periodo di ferie del magistrato (con, al limite, l’eccezione di qualche giorno) debba essere effettuata sin da quando è prevista la predisposizione delle tabelle feriali, così dacontemperare le esigenze di servizio con il diritto alle ferie del magistrato: - non è conforme alle norme che il Presidente del Tribunale autorizzi in via generale leferie ai magistrati nei soli giorni in cui i giudici non tengono udienza, mentre tale giudizio non può darsi per provvedimenti reiettivi delle ferie richieste dai magistrati per periodi ulterioririspetto a quelli feriali previsti (richieste da presentare col più congruo anticipo possibile)laddove individuino motivi specifici che impongano la celebrazione di una o più udienza eper questo facciano prevalere le esigenze di servizio rispetto a quelle di godimento delle ferie; - non può essere considerata illegittima nè sembra contravvenire a norme e a criteri dibuona amministrazione l’adozione di provvedimenti organizzatori e di programmazione delle ferie, oltre il periodo stabilito, da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari (caso mai all’interno di un’attività concertata il più possibile tra tutti i magistrati in servizio) al fine diindividuare un periodo preferibile di recupero delle ferie, provvedimenti che potranno essere disattesi in presenza di esigenze di servizio certe e opportunamente e tempestivamente segnalate che rendano necessaria la celebrazione delle udienze proprio nei periodi indicati negli stessi provvedimenti. L’UFFICIO STUDI DEL C.S.M. Bruno Giangiacomo - estensore
 
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Re: Anthares119 (Voto: 1)
di KrisPaleta il Lunedì, 27 ottobre @ 15:53:13 CET
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