Login o RegistrazioneHomeArchivioRicercaLogin  
Nel sito

Home


Chi Siamo
Lo Statuto Qui c'è lo statuto del Movimento per la giustizia
La nascita Perché è nato e come è nato il Movimento
Un reperto storico Il primo documento....verde
Articolo 3
Chi siamo Cos'è Articolo 3
Documenti Qui si possono trovare i documenti di articolo 3

Attività del Movimento
Attività nell'ANM Quello che facciamo e altro ancora
News dal CSM Le notizie dal Consiglio Superiore della Magistratura
Documenti I documenti ufficiali del Movimento per la Giustizia
Notiziari e riviste I nostri notiziari e le riviste in formato elettronico
Ord. Giudiziario Sezione dedicata alla questioni riguardanti l'ordinamento giudiziario

La comunità
Contattaci Vuoi contarci? Da qui puoi spedire una email
Profilo Utente Per accedere alle tue pagine personali come utente registrato
La mailing list La Mailing list del Movimento. Tutte le informazioni necessarie

Consiglio Superiore
Sez. disciplinare Le più importanti decisioni della sezione diciplinare del CSM
Documenti I documementi dal Consiglio Superiore
Non ci posso.... Non ci posso credere! Una rubrica che parla chiaro

Rubriche
Giustizia all'estero Questa è una sezione dedicata alle questioni riguardanti la giustizia negli altri Stati
Giustizia in Italia Documenti sulla "questione giustizia" in Italia
Diritto civile Sezione dedicata a studi e riflessioni sul diritto civile
Diritto penale Sezione dedicata a studi e riflessioni sul diritto penale
I Documenti Qui si possono trovare doccumenti vari, non classificati in latre sezioni
Le opinioni Qui sono ospitate le opinioni dei nostri iscritti e non solo
Le News Cliccando qui si accede alle ultime notizie pubblicate
Società Civile Un'area riservata alla società civile, opinioni e commenti
UE e Internaz. Comunità europea e diritto internazionale
Mag. onoraria Questa è la sezione dedicata alla magistratura onoraria
Medel La sezione dedicata a Medel (Magistrati Europei per la Democrazia e le Libertà)
Il caso Uno sguardo alle questioni di attualità
Ass. e cittadini UNo spazio dedicato alle associazioni ed ai cittadini
Summum jus... "Summum jus, summa iniuria", parliamone
Il punto su... Approfondimenti su questioni di particolare interesse

Contenuti sito
Cronologia Articoli Da qui si possono raggiungere tutti i documenti pubblicati ordinati cronologicamente
Downloads Sezione downloads dalla quale si possono scaricare documenti ed altre utilità
Invia un articolo Per inviare articoli da pubblicare
Links Centinaia di colegamenti a siti di interesse, ordinati per categorie
Cerca nel sito Un motore di ricerca interno per ritrovare singoli documenti
Segnala il sito Per farci conoscere, segnala da qui questo sito
Statistiche Le statistiche in tempo reale dei visitatori e dei documenti letti o scaricati
Tutti gli argomenti Da qui si può accedere ad una pagina con collegamenti a tutte le sezioni del sito

Sportello Giovani

Questo è lo spazio dedicato ai giovani
da qui si  accede all'area loro riservata
Clic sull'immagine per accedere

Linea diretta CSM


Informazioni
Contatta via e.mail la segreteria dei consiglieri del Movimento.
Clicca sui nomi:
Ciro RIVIEZZO
Mario FRESA
Dino PETRALIA

Chi c'é on line
In questo momento ci sono, 13 Visitatori(e) e 0 Utenti(e) nel sito.

Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui
Feed RSS
New Page 4

Vuoi ricevere le ultime notizie pubblicate da In Movimento direttamente sul tuo computer ? Utilizza il nuovo sistema RSS attivato anche da questo sito! Per ulteriori informazioni clicca qui

Meteo

Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città
Rassegna stampa
RASSEGNA STAMPA Da questa pagina puoi effettuare


tutte . una

ricerca tramite www.presstoday.com

Consiglio di Stato. Riduzione posti semidirettivi
News

Consiglio di Stato Sezione IV sent.1462 del 19 marzo 2003

Giardino c/ Ministero della Giustizia e C.S.M.



Nuova pagina 1


R E P U B B L I C A I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente 
D E C I S I O N E 
sul ricorso n. 2984/02 proposto da Giardino Francesco , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino , elettivamente domiciliato in Roma, via Giustiniani, n. 18 , presso lo studio del difensore; 
contro 
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore; il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore; rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
e nei confronti 
di Pellerino Vincenzo , non costituito in giudizio; 
per la riforma 
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, Sez. I, n. 124/02, pubblicata in data 9 gennaio 2002, resa tra le parti, nella parte in cui sono state rigettate le censure prospettate in via principale a carico dei DD.MM. 1° giugno 1999 e 2 agosto 2000 ed è stata ritenuta manifestamente infondata l’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 37 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per contrasto con gli artt. 3, 76, 104, 105, 107, 108 e 110 della Costituzione. Visto il ricorso con i relativi allegati; 
Visti l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata e il ricorso incidentale proposto; 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; 
Visti gli atti tutti della causa; 
Relatore alla pubblica udienza del 3 dicembre 2002 il Consigliere Giuseppe Carinci; 
Uditi l'avv. G. Pellegrino , per l’appellante, e l'Avvocato dello Stato P. Palmieri, per l'Amministrazione appellata; 
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. 
FATTO 
Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Giardino Francesco, magistrato ordinario con funzioni di presidente di sezione presso il Tribunale di Brindisi, ha impugnato il decreto 2 agosto 2000 con il quale il Ministro della Giustizia lo ha destinato, con funzioni di consigliere, alla Corte d’Appello di Lecce. Ha impugnato, altresì, il presupposto decreto 1° giugno 1999, con il quale il Ministero aveva disposto la riduzione del numero dei posti semidirettivi presso il Tribunale di Brindisi, nonché, in via subordinata, il decreto ministeriale 16 ottobre 2000 di nomina del magistrato Vincenzo Pellegrino a presidente di sezione presso il Tribunale di Lecce, e, per quanto potesse occorrere, la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura 30 novembre 1993, n. 15098. L’interessato, a seguito della riduzione da quattro a tre dei posti di presidente di sezione presso il Tribunale di Brindisi, operata in attuazione delle previsioni contenute nei decreti legislativi 19 febbraio 1998, n. 51, e 4 maggio 1999, n. 138 – concernenti riassetto d’uffici giudiziari a seguito dell’istituzione del giudice unico - aveva presentato, quale potenziale destinatario degli effetti della riduzione dei posti, in quanto magistrato meno anziano, domanda per il conferimento dell’incarico di presidente di sezione presso il Tribunale di Lecce e, in subordine, di consigliere presso la Corte d’Appello di tale città. Il Ministero ha ritenuto che l’incarico di presidente di tale sezione competesse a Pellegrino Vincenzo, e ha conferito la nomina a quest’ultimo con decreto del 2 agosto 2000, atto impugnato, come si è visto, insieme con quelli presupposti e connessi. Con il gravame ha sollevato i seguenti motivi: 
- irrazionalità del decreto ministeriale 1° giugno 1999, e illegittimità derivata del decreto 2 agosto 2000, non essendo stato stabilito un proporzionato rapporto tra i presidenti di sezione del Tribunale di Brindisi e il numero dei giudici ivi addetti; - illegittimità costituzionale dell’art. 37 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51: la legge di delegazione non conteneva alcuna disposizione sull’organizzazione degli uffici giudiziari, né tanto meno principi che potessero incidere in ordine alla posizione dei magistrati; ciononostante il legislatore delegato ha emanato disposizioni - seguendo, peraltro, criteri irrazionali – con cui si è discostato dalle regole stabilite dall’art. 2, quarto comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, per i casi di riduzione d’organico degli uffici giudiziari. Le innovazioni, peraltro, sarebbero state emanate in contrasto con l’art. 76 della Costituzione, nonché con gli artt. 3, 104, 105, 107, 108 e 110 della stessa, per carenza di principi e criteri direttivi e per irragionevolezza della deroga introdotta dalla norma delegata. - illegittimità del decreto d’assegnazione del dott. Vincenzo Pellerino alla presidenza di una sezione del Tribunale di Lecce, per violazione dell’art. 37 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, e difetto di valutazione comparativa. Il Tribunale amministrativo, ritenute inconsistenti le eccezioni preliminari d’inammissibilità sollevate in resistenza e respinti i primi due motivi del ricorso, ha accolto il terzo motivo, osservando che il C.S.M. non poteva omettere di valutare, anche dopo l’attribuzione del massimo punteggio per attitudine e merito al dott. Pellegrino - aspirante alla presidenza del Tribunale di Lecce - le posizioni degli altri aspiranti al medesimo posto, tra cui l’attuale appellante. Conseguentemente ha annullato il decreto ministeriale 16 ottobre 2000, impugnato in via subordinata. Avverso detta sentenza ha interposto appello Francesco Giardino, per i seguenti motivi. 
1) La decisione del Tribunale amministrativo, nella parte riferita al D.M. 1° giugno 1999, è errata. Con tale decreto è stato ridotto di un’unità il numero dei posti semidirettivi presso il Tribunale di Brindisi, con deliberazione del C.S.M. 27 maggio 1999 adottata sulla base di un criterio meramente matematico. Era necessario procedere, anche per la mancanza di una specifica proposta, attraverso il vaglio di altre possibili soluzioni tese a una migliore gestione degli uffici. In particolare, occorreva prendere in considerazione le esigenze determinate dalla specialità delle materie da trattare e dai carichi effettivi, a prescindere dal numero dei soggetti da coordinare. Il C.S.M. ha invece proposto una destrutturazione degli uffici del Tribunale, senza porsi un indice ottimale di organizzazione, nemmeno con riferimento a previsioni di aumento del contenzioso. 2) La decisione del Tribunale amministrativo è altresì errata laddove ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 37 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata con riferimento agli artt. 3, 76, 104, 105, 107, 108 e 110 della Costituzione. Ricordato che al giudice a quo compete solo la valutazione della manifesta infondatezza del sospetto di incostituzionalità, l’appellante torna a sostenere che la disciplina dettata dall’art. 37, ponendosi in termini derogatori rispetto alle regole sul trasferimento contenute nell’art. 2 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, induce un duplice sospetto di incostituzionalità. Sotto un primo profilo, la mancanza nella legge di delegazione di principi o criteri direttivi per la diversa disciplina che il legislatore delegato ha inteso stabilire per il movimento di magistrati perdenti posto a seguito della riforma, indurrebbe a ritenere sussistente un contrasto con l’art. 76 della Costituzione, anche perché è stato lo stesso Tribunale amministrativo a ravvisare la natura derogatoria della nuova disciplina. Né potrebbe ammettersi l’esistenza di una delega implicita, indubbiamente esclusa dalla natura della materia. Ove poi la delega dovesse essere intesa in senso più ampio, il sospetto di incostituzionalità si sposterebbe dalla norma delegata alla norma di delegazione. Sotto un secondo profilo, ove sia ritenuto – come sembra abbia fatto il Tribunale amministrativo - che la disposizione dell’art. 37, benché richiami in modo esplicito solo il terzo comma dell’art. 2 del R.D.Lgs. 51.5.1946, n. 511, contenga altresì una deroga implicita riferita anche al contenuto del quarto comma di tale stesso articolo, la disposizione sarebbe egualmente incostituzionale e la motivazione della sentenza non sarebbe certamente sufficiente a superare l’ulteriore eccezione sollevata, per mancanza di ragionevolezza della norma delegata che avrebbe introdotto una palese disparità di trattamento rispetto alle regole generali poste a presidio delle guarentigie della magistratura. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con controricorso e ricorso incidentale. Con il primo ha ritenuto non condivisibili i motivi d’appello, sia per quanto concerne la determinazione del numero dei posti semidirettivi presso il Tribunale di Brindisi, operazione già ritenuta correttamente definita dall’impugnata sentenza, sia per ciò che riguarda le sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale. Con il secondo ha contestato detta sentenza, laddove ha condiviso le censure di mancata valutazione comparativa dei candidati aspiranti alla nomina a presidente di sezione presso il Tribunale di Lecce. A tal proposito sostiene che l’assegnazione del posto è correttamente avvenuta secondo le valutazioni del C.S.M., che ha ritenuto inutile procedere a una comparazione di tutti gli aspiranti, una volta che il punteggio attribuito al candidato più anziano di età era tale da non poter essere in alcun modo superato. Peraltro, il sistema legislativo introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, non ha previsto alcuna corsia preferenziale per la valutazione dei magistrati “perdenti posto”, di talché non potevano che valere, nella circostanza, le regole generali dettate dalla circolare n. 15098 del 1993. La stessa Amministrazione ha ulteriormente illustrato il proprio assunto con memoria depositata in data 24 ottobre 2002, soffermandosi, in particolare, con ampie argomentazioni, sulle osservazioni già esposte trattando dell’eccepita incostituzionalità. Anche l’appellante ha illustrato le proprie tesi, prima con memoria depositata in data 8 giugno 2002, in occasione della discussione dell’istanza incidentale di sospensione, poi con memoria depositata il successivo 22 novembre. L’interessato ha ribadito che la scelta operata attraverso il D.M. 1° giugno 1999 si appalesa del tutto irrazionale in quanto assunta sulla base di meri dati quantitativi. Ha poi insistito sulle argomentazioni riferite all’eccepita illegittimità costituzionale, sotto tutti i profili sollevati, opponendosi ai rilievi svolti dalla difesa dell’Amministrazione e osservando, in particolare, che al Governo è inibito, se privo di delega, disciplinare una materia, come quella dell’ordinamento giudiziario, riservata da norme costituzionali direttamente al Parlamento. Ha inoltre contestato le deduzioni poste a fondamento del ricorso incidentale della resistente, insistendo, a tal proposito, sull’assunto – condiviso dal Tribunale amministrativo - che il Consiglio Superiore della Magistratura non poteva limitarsi, nel decidere sul conferimento del posto di presidente di sezione del Tribunale di Lecce, all’esame del solo curriculum del dott. Pellegrino, ma doveva assicurare una valutazione comparativa tra tutti gli aspiranti, con riferimento ai titoli posseduti, tra cui anche le funzioni direttive già svolte. All'udienza del 3 dicembre 2002 la causa è stata trattenuta in decisione. D I R I T T O 
Come esposto in narrativa, Francesco Giardino, giudice ordinario con funzioni di presidente di sezione presso il Tribunale di Brindisi, trasferito presso la Corte d'Appello di Lecce per svolgere funzioni di consigliere, in relazione alla riduzione di un posto semidirettivo determinata dalla ristrutturazione dell’organico di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1998, n. 51, e 4 maggio 1999, n. 138, ha impugnato la sentenza specificata in epigrafe, nella parte in cui il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto l’impugnativa da lui proposta avverso il decreto con il quale il Ministero della Giustizia aveva ridotto il numero dei posti semidirettivi esistenti presso detto Tribunale nonchè, in via subordinata, avverso il decreto ministeriale con cui Pellegrino Giovanni, giudice già in servizio presso il Tribunale di Lecce, è stato qui nominato presidente di sezione. L'appellante, benché fosse stato accolto il terzo motivo da lui sollevato in prime cure, con conseguente annullamento della nomina del Pellegrino, ha ritenuto la sentenza non esaustiva per quanto concerne l'interesse alla nomina di presidente di sezione presso il Tribunale di Lecce e ha riproposto i primi due motivi del ricorso, ritenendo erronee le argomentazioni di rigetto del Tribunale amministrativo. L'amministrazione intimata, ritualmente costituita in giudizio, dopo aver controdedotto in ordine alle censure sollevate, ha proposto appello incidentale, censurando il capo della sentenza favorevole al ricorrente. 
Così delineato il quadro della situazione, il Collegio ritiene, in primo luogo, che la censura riproposta dall’appellante nei confronti del decreto ministeriale di riduzione di un posto di Presidente di sezione nel Tribunale di Brindisi non sia meritevole di accoglimento. L'articolo 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138, ha stabilito che i Tribunali costituiti in sezioni, presso i quali fossero addetti più di dieci giudici ordinari, potevano vedere istituiti posti di presidente di sezione in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci; e che si poteva prescindere dall'osservanza di tale limite, per la direzione della Corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiedesse; per le sezioni incaricate delle controversie in una materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria; per le sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali. Come osservato dal Tribunale amministrativo, nel caso in esame il dato proporzionale fissato dalla legge risulta rispettato, e di ciò ha preso atto il Consiglio superiore della magistratura, presso il quale, peraltro, non era pervenuta alcuna proposta di istituzione di eventuali sezioni specializzate nel Tribunale interessato, né erano state rappresentate particolari esigenze. Non sussiste quindi alcun motivo di ritenere che il C.S.M. sia andato incontro ad omissioni per non avere formulato proposte per un diverso assetto organizzativo del Tribunale. Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale amministrativo che ha ritenuto manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, da lui sollevate con riferimento agli articoli 3, 76, 104, 105, 107, 108 e 110 della Costituzione. Nel sostenere che il Tribunale sia pervenuto a erronea conclusione, ha riproposto in questa sede le stesse eccezioni già formulate in primo grado, ribadendo che il legislatore delegato, nello stabilire nuove modalità di assegnazione di sede ai magistrati perdenti posto a seguito della riorganizzazione degli uffici giudiziari, ha introdotto disposizioni innovative senza che la legge di delegazione prevedesse a tal proposito principi o criteri direttivi, e senza che potesse ipotizzarsi nemmeno l’esistenza di una delega implicita o in bianco. Sarebbe stata così introdotta, nell’ordinamento della magistratura, da un canto, una deroga ingiustificata e irrazionale al disposto del terzo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 - che dispone movimenti di magistrati in caso di “soppressione di un ufficio giudiziario” - dall'altro, una norma ancor più palesemente incostituzionale, poiché si sarebbe estesa, senza la previsione di alcun rinvio normativo, l'applicazione dell’articolo 37 all’ipotesi disciplinata dal quarto comma dello stesso articolo 2, che riguarda il diverso caso della “riduzione di organico” di un ufficio giudiziario. Sulla base di tali argomentazioni, l'interessato è quindi giunto a sostenere che non sussistevano e non sussistono ragioni per cui in applicazione dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinamento giudiziario, il dottor Giardino non potesse essere destinato a un posto vacante di altra sede al di fuori di ogni procedura concorsuale. Ricordato che questa Sezione, occupandosi di questione analoga, ha escluso che la deroga disposta dall’art. 2 del decreto legislativo 19 gennaio 1998, n. 51, presenta profili di illegittimità costituzionale con riguardo al prospettato difetto di delega per mancanza di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione, e per assunta irragionevolezza delle disposizioni introdotte (Cons. St., Sez. IV, n. 5902 del 2002), il Collegio ritiene di soffermarsi sull’ultimo aspetto delle questioni con cui l’appellante, riferendosi all'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell’eccepirne l’illegittimità costituzionale, sostiene che la disposizione è da intendere necessariamente riferita ai soli casi contemplati dal terzo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e non pure alle previsioni del quarto comma del medesimo articolo. Per la verità, il legislatore del 1946 – nel disciplinare l’inamovibilità di sede del personale della magistratura - ha dettato modalità attuative di movimentazione per i casi in cui i magistrati possono essere destinati, anche senza il loro consenso, ad altra sede o destinati ad altre funzioni. Ha così distinto, con l’articolo 2 del citato decreto n. 511, tra l’ipotesi della perdita del posto per “soppressione di un ufficio giudiziario” (disciplinata dal terzo comma), e l’ipotesi della perdita del posto per riduzione dell'”organico di un ufficio giudiziario” (disciplinata dal quarto comma). E’ accaduto che l’art. 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nel dettare nuove modalità in materia in occasione della recente riforma degli uffici giudiziari, ha preso in considerazione soltanto l’ipotesi disciplinata dal terzo comma del citato articolo 2, e non pure l’ipotesi del quarto comma, stabilendo, in particolare - per i magistrati titolari di posti di presidente di sezione di Tribunale eventualmente soppressi – che gli interessati, in attesa di essere destinati a nuovi incarichi o funzioni, continuassero a esercitare transitoriamente le stesse funzioni presso le rispettive sedi, mentre entro un anno dalla data di efficacia delle disposizioni dettate con lo stesso decreto, avrebbero potuto chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati. La nuova disposizione assume indubbiamente valore di deroga rispetto alla originaria disciplina, e non può quindi essere riferita che all’ipotesi dalla stessa espressamente contemplata: cioè all’ipotesi di mobilità del magistrato perdente posto a seguito di riassetto organizzativo comportante “soppressione di un ufficio giudiziario”. In effetti, la norma introdotta dal decreto legislativo del 1998 si è richiamata, come si è visto, esclusivamente al terzo comma dell’art. 2 del regio decreto legislativo del 1946, n. 511, e ha ignorato del tutto il quarto comma, che disciplina il distinto caso della sola riduzione di posti (senza soppressione di ufficio). La difesa dell'Amministrazione sostiene che la mancanza di un’esplicita previsione di tale ultimo caso sia derivato da una mera svista del legislatore delegato, sicché l'articolo 37 dovrebbe essere interpretato e applicato estensivamente anche al magistrato per il quale – come appunto nel caso in esame – si sia reso necessario il trasferimento a seguito del riassetto organizzativo comportante semplice riduzione di posti. Tale tesi non appare condivisibile. In effetti, come evidenziato dalla difesa dell’appellante, l’art. 37, introducendo una deroga alla disciplina generale vigente, rivela chiaramente – anche in considerazione della sua limitata efficacia temporale – natura di norma speciale ed eccezionale, e risulta quindi applicabile solo ai casi da essa direttamente contemplati. Il richiamo che lo stesso articolo fa unicamente al terzo comma dell’articolo 2 più volte citato non può quindi ritenersi esteso all’ipotesi disciplinata dal quarto comma. In effetti, le fattispecie prese in considerazioni dai due commi restano caratterizzate da presupposti diversi, e seppure tra esse possono ravvisarsi elementi di analogia, la disciplina riferita all’una non può essere estesa all’altra, non essendo consentita, secondo i principi che si desumono dalle disposizioni sulla legge in generale, l’interpretazione analogica delle norme di diritto singolare. Nel caso di specie, non sussistono dubbi che l’appellante abbia perso il posto di presidente di sezione presso il Tribunale di Brindisi non per soppressione dell’ufficio giudiziario, ma per riduzione del numero dei posti di presidente di sezione. Il caso è quindi estraneo all’ipotesi disciplinata dal richiamato articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e resta disciplinato esclusivamente dal quarto comma del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nei termini a suo tempo formulati. Tutto ciò dimostra, in primo luogo, che l’eccepita questione di legittimità costituzionale è da ritenere irrilevante ai fini della soluzione del caso in questione. In effetti, qualora in ordine a una stessa disposizione legislativa sono possibili due o più interpretazioni, una delle quali conduca a ritenerla astrattamente inficiata da possibile illegittimità costituzionale, la giurisprudenza insegna che debba preferirsi l’interpretazione più aderente alla Costituzione (Corte Costit. N. 340 del 24.7.1998; Cons. St, Sez. VI, n. 849 del 7.11.1992; TAR Lazio, Sez. III, n. 197 del 20.1.1998). In secondo luogo, che l’appello è da ritenere fondato. Escluso che il caso in esame possa ritenersi disciplinato dall’art. 37 del decreto legislativo del 1998, la disciplina applicabile non può essere, come si è visto, che quella del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 2, quarto comma, secondo cui i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero a seguito della riduzione dell'organico di un ufficio giudiziario, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, vengono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede, tenendo conto, ovviamente, quanto previsto dal successivo comma, in ordine all'aspirazione dell’interessato. Tale procedura - che corrisponde alla tesi sostenuta dall’appellante - non è stata seguita dall’Amministrazione dopo che il Ministero aveva stabilito di ridurre da quattro a tre il numero dei posti di presidente di sezione presso il Tribunale di Brindisi e il Giardino si era rivelato magistrato perdente posto. Potrebbe obiettarsi che non sia rinvenibile, tra le doglianze sollevate dal ricorrente, uno specifico motivo di censura nei termini su considerati. L’osservazione non potrebbe ritenersi esatta. 
Il ricorrente ha esplicitamente esposto sia nel ricorso di primo grado che in sede di appello, nel formulare le eccezioni di illegittimità costituzionale riferite all’art. 37 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che la deroga quivi prevista non poteva implicitamente ritenersi estesa al quarto comma dell’art. 2 del R.D.Lgs. 51.5.1946, n. 511, che rimaneva quindi vigente nei termini originari e in tali termini doveva considerarsi operante nel suo caso. Le doglianze formulate esprimono senza dubbio il significato di contestazione diretta degli atti dell’Amministrazione, che ha ritenuto di non applicare, nei suoi confronti, tale disposizione, nei termini da lui richiesti. L’appellante, peraltro, ha esplicitamente sviluppato tali argomentazioni nelle sue memorie difensive, laddove ha inteso precisare che “non sussistevano e non sussistono ragioni per cui in applicazione dell’art. 2, c. 4, dell’Ordinamento giudiziario il dott. Giardino non potesse essere destinato a un posto vacante di altra sede (Tribunale di Lecce) al di fuori di ogni procedura concorsuale”. Il secondo motivo, in parte qua, si appalesa quindi fondato e l’appello principale merita di essere accolto, restando assorbita ogni altra censura. Ciò comporta non solo l’annullamento del provvedimento di trasferimento dell’attuale appellante dal Tribunale di Brindisi al Tribunale di Lecce, nella posizione di consigliere, ma altresì l’annullamento della nomina di Pellegrino Vincenzo a presidente di sezione presso quest’ultimo Tribunale, restando salvo solo il provvedimento ministeriale di riduzione dei posti di presidente di sezione presso il Tribunale di Brindisi. L’Amministrazione procederà quindi a riesaminare l’intera situazione, determinata dall’avvenuta riduzione a tre unità di tali posti, provvedendo ora per allora all’adozione dei conseguenti provvedimenti sulla base delle considerazioni su esposte. Nelle stesse considerazioni restano assorbiti i rilievi formulati con l’appello incidentale, il quale va pertanto dichiarato improcedibile. 
Sussistono validi motivi per la totale compensazione delle spese. 
P. Q. M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, accoglie l’appello nei termini precisati in motivazione e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado, con esclusione della parte riferita all’impugnazione del decreto ministeriale 1° giugno 1999. Dichiara improcedibile l’appello incidentale. 
Compensa integralmente le spese del giudizio di secondo grado. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2002, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti signori : Stenio RICCIO Presidente 
Domenico LA MEDICA Consigliere 
Marcello BORIONI Consigliere 
Giuseppe CARINCI Consigliere, estensore 
Vito POLI Consigliere.

 
Links Correlati
· Inoltre News
· News by DOGUBEY


Articolo più letto relativo a News:
D.L. Sulla violenza negli stadi

Valutazione Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Dai un voto a questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile

Argomenti Correlati

News

"Consiglio di Stato. Riduzione posti semidirettivi" | Login/Crea Account | 1 commento | Cerca Discussione
I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. Noi non siamo responsabili per il loro contenuto.

Commenti NON Abilitati per gli Anonimi, registrati

Re: Anthares119 (Voto: 1)
di KrisPaleta il Lunedì, 27 ottobre @ 15:53:23 CET
(Info Utente | Invia un Messaggio)
red 1994 nissan 240sx [6.nissanfeels7.345.pl"] | ford mustang gt500 wheels [787.nissanfeels12.345.pl"] | nissan 200 sx tuning [69.nissanfeels1.345.pl"] | 2001 ford mustang v6 3.8 stats [405.nissanfeels10.345.pl"] | ford mustang parts and assessories [819.nissanfeels11.345.pl"] | nissan 300zx twin turbo classfieds [218.nissanfeels6.345.pl"] | 2005 nissan maxima sl [305.nissanfeels6.345.pl"] | 1995 ford mustang 5.0 [297.nissanfeels11.345.pl"] | used nissan pickup trucks atlanta area [522.nissanfeels3.345.pl"] | where to buy a nissan skyline gtr 34 [257.nissanfeels6.345.pl"] | 95 nissan altima brake master cylinder diagram [536.nissanfeels2.345.pl"] | ford mustang gt 2001 tuning [771.nissanfeels10.345.pl"] | ford mustang 5.0 specs [721.nissanfeels11.345.pl"] | 1990 nissan sentra with body kit [512.nissanfeels7.345.pl"] | 1996 ford mustang cowl hood [319.nissanfeels11.345.pl"] | 2008 nissan versa sl hatchbacks supper black in stock [349.nissanfeels8.345.pl"] | Bmw 325i 2006 [742.nissanfeels15.345.pl"] | speaker for 97 acura integra [1185.nissanfeels14.345.pl"] | 2003 ford mustang 5.0 engine [425.nissanfeels12.345.pl"] | 2007 nissan altima coupe [4.nissanfeels3.345.pl"] | ford mustang gt 500 gone in 60 seconds [782.nissanfeels12.345.pl"] | used nissan murano nc [629.nissanfeels4.345.pl"] | 1987 300 zx nissan oem hood [57.nissanfeels8.345.pl"] | 2008 nissan 350z twin turbo kit [175.nissanfeels5.345.pl"] | aftermarket parts for nissan 350z [741.nissanfeels6.345.pl"] | 1992 acura integra clutch [107.nissanfeels14.345.pl"] | nissan diesel engine voltage regulator [801.nissanfeels4.345.pl"] | 1994 nissan pathfinder torque converter [660.nissanfeels5.345.pl"] | ford mustang 1968 convertible [686.nissanfeels12.345.pl"] | nissan skyline v-spec r33 [354.nissanfeels2.345.pl"] | nissan skyline r33 gts forsikring [623.nissanfeels1.345.pl"] | ford mustang 2009 concept [710.nissanfeels9.345.pl"] | nissan z used cars [167.nissanfeels5.345.pl"] | rear shot of 2 fast 2 furious nissan skyline [196.nissanfeels2.345.pl"] | 1970 ford mustang cobra [114.nissanfeels10.345.pl"] |