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Scarcerazione per decorrenza termini e doveri di di diligenza
Disciplinare CSM Nuova pagina 3

Proc. n. 66/2004 R.G. - Sentenza del 10.12.2004/6.5.2005 n. 138/2004 Reg. dep. Presidente Rognoni - Estensore Riello.

Doveri del magistrato - Diligenza - Provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini - Ritardo - Accertamento sulla disponibilità del fascicolo - Necessità - Illecito disciplinare - Esclusione.

Non sussiste illecito disciplinare nell'ipotesi del magistrato che, dopo aver presieduto in Corte d'Appello il collegio che abbia rigettato un'istanza di scarcerazione di un imputato, abbia provveduto con ritardo in ordine alla cessazione di efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine massimo, qualora risulti che l'incolpato abbia perso la disponibilità degli atti per essere stati inviati alla Corte di cassazione ed i rinvii disposti in sede di legittimità non siano stati portati a conoscenza della Corte d'Appello e comunque non siano stati sottoposti all'attenzione del presidente.



Nuova pagina 2


i n c o l p a t o

della violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, perché, nella qualità di Presidente della prima sezione penale della Corte d'Appello di …….., e pur essendo in grado di aver cognizione dei fatti avendo presieduto il collegio che il 17 luglio 2000 aveva respinto istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini presentata da °°°°°°, mancava ai propri doveri di diligenza e di vigilanza, omettendo di effettuare ogni controllo sulla scadenza del termine massimo di custodia cautelare degli imputati °°°°°° e °°°°°° in stato di custodia cautelare in un processo assegnato alla sezione della quale era presidente e di adottare conseguentemente le iniziative e gli accorgimenti al fine di evitare ritardi nell'emissione delle relative ordinanze di scarcerazione. I due °°°°°° venivano poi scarcerati il 3 gennaio 2001, con ritardi rispetto alla data di scadenza della misura (per il °°°°°° il 19 novembre 2000 e per il °°°°°° il 26 novembre 2000) rispettivamente di 45 e 38 giorni.
Con siffatta condotta, il dott. XXXXXX si rendeva immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere con conseguente compromissione del prestigio e della credibilità dell'ordine giudiziario.


Svolgimento del procedimento


A seguito di ispezione ordinaria e di successiva ispezione mirata, l'Ispettorato ministeriale accertava che presso la Corte di appello di ........ - nel periodo tra il 28.1.1997 ed il 20.5.2002 - si erano verificati numerosi casi di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, in diciannove dei quali il provvedimento relativo era stato adottato dopo la scadenza dei termini massimi, con conseguente indebito prolungamento del periodo di detenzione degli imputati interessati.
Ricevuta comunicazione dell'esito delle ispezioni, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione promuoveva azione disciplinare nei confronti di alcuni presidenti di sezione e consiglieri della predetta Corte.
In particolare, il P.G., in data 29.10.2003, promuoveva l'azione disciplinare nei confronti del dott. XXX XXXXXX in quanto lo stesso, quale presidente della prima sezione penale della Corte di appello di ........, e pur - si assumeva - essendo stato in grado di avere cognizione dei fatti, avendo presieduto il collegio che in data 17.7.2000 aveva respinto istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini presentata da °°°°°° , ometteva il dovuto controllo sulla scadenza del termine massimo di custodia cautelare nei confronti del summenzionato imputato e di °°°°°° i quali venivano, pertanto, scarcerati in data 3.1.2001, con ritardo, rispettivamente, di 45 e di 38 giorni.
Presa visione dell'incolpazione riportata in epigrafe, il dott. XXXXXX depositava - tramite il suo difensore - memoria nella quale sosteneva non essere corretto l'assunto accusatorio appena sintetizzato; in particolare, il magistrato premetteva che l'oggetto del giudizio sull'istanza de libertate è limitato all'accertamento della fondatezza o meno di tale istanza alla data della decisione e che, conseguentemente, il giudice che provvede sull'istanza di scarcerazione rigettandola accerta unicamente che - appunto alla data della decisione stessa - quei termini non sono decorsi senza che ciò comporti alcun dovere di monitoraggio dell'ulteriore iter processuale per il controllo dell'eventuale successiva scadenza.
Siccome non vi era stata - aggiungeva - tempestiva istanza di scarcerazione dell'interessato per la data di effettiva scadenza della misura cautelare de qua, l'accusa poteva essere solo quella di non avere egli rilevato d'ufficio la scadenza; tuttavia siffatta accusa avrebbe presupposto un generalizzato dovere di controllo del presidente della sezione sulla durata delle misure restrittive applicate agli imputati detenuti nei processi in carico alla sezione medesima.
Orbene, il ritardo nella scarcerazione del °°°°°° - sempre secondo la difesa del magistrato incolpato - non dimostrava affatto che siffatto dovere (che si asseriva di non volere specificamente negare) fosse stato colposamente violato. Al riguardo, si evidenziava che il dott. XXXXXX, sin dall'immissione in possesso nelle funzioni di presidente della sezione, aveva efficacemente predisposto sistemi idonei a monitorare le misure cautelari in esecuzione, previa dotazione, "con mezzi di fortuna", di uno scadenzario cartaceo e di una agenda elettronica; il che consentiva di controllare progressivamente i singoli termini custodiali.
Tali circostanze rendevano, quindi, necessaria una verifica specifica del fatto addebitato alla luce del modulo organizzativo previsto, alla stregua della quale emergeva che il procedimento penale in parola era stato definito il 5 maggio 1999 e, quindi, prima della immissione in possesso del dott. XXXXXX avvenuta in data 15.5.1999. Più in particolare, la scheda del °°°°°° era stata inserita nel sistema di monitoraggio prima che il magistrato incolpato giungesse in sezione; non poteva, peraltro, sostenersi che lo stesso fosse tenuto a controllare le schede inserite precedentemente.
Si sosteneva indi che vi era stata inerzia da parte della cancelleria relativamente ai controlli circa l'esito del ricorso pendente in cassazione il quale - veniva sottolineato - aveva subito ben tre rinvii, con la puntualizzazione che le prime due udienze erano state fissate prima della scadenza del termine massimo di custodia cautelare, mentre poi - per un evidente disguido - era stato concesso un ulteriore rinvio a data successiva a quella di scadenza del detto termine di custodia; il tutto nella inerzia delle parti interessate che si erano attivate soltanto dopo la detta scadenza.
Infine, attraverso i prospetti statistici prodotti, il dott. XXXXXX poneva in rilievo di avere svolto - negli anni 1999/2003 - le sue funzioni in una sezione penale che aveva gestito numerosi processi con imputati detenuti, con notevole impegno qualitativo e quantitativo, tra l'altro redigendo personalmente numerose sentenze.
Fissato il dibattimento, si procedeva all'interrogatorio dell'incolpato.
All'esito, il Procuratore generale e la difesa provvedevano alla discussione, entrambi concludendo per l'assoluzione del magistrato incolpato per esclusione dell'addebito.


Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, il dott. XXXXXX vada mandato assolto dalla contestata incolpazione per essere rimasti esclusi gli addebiti.
La compiuta istruttoria ha consentito di accertare la fondatezza della ricostruzione fattuale operata dalla difesa come riportata nella memoria sintetizzata in narrativa.
Ed invero il procedimento penale de quo era stato definito prima dell'immissione in possesso del dott. XXXXXX nelle sue funzioni di presidente della prima sezione penale della Corte di appello di ........; specificamente, i due imputati °°°°°° e °°°°°° , assolti in primo grado, erano stati condannati in data 3.5.1999 dalla prima sezione penale della corte ........na - all'epoca non presieduta, si è detto, dal dott. XXXXXX - che aveva emesso nei loro confronti ordinanza di custodia cautelare eseguita, rispettivamente, in data 26.5.1999 e 20.5.1999; avverso detta sentenza era stato proposto ricorso per cassazione; gli atti erano stati trasmessi in data 14.10.1999 alla S.C. che aveva fissato, per la discussione del ricorso, l'udienza del 27.4.2000; il processo era stato rinviato a nuovo ruolo e l'udienza rifissata per il giorno 2.11.2000, data in cui lo stesso era stato ancora una volta rinviato a nuovo ruolo. Orbene, i termini di custodia cautelare scadevano per °°°°°° in data 25.11.12000 e per °°°°°° in data 19.11.2000, per cui il rinvio appena indicato era stato dalla Corte di cassazione disposto per data successiva alla detta scadenza (cfr. relazione ispettiva, nonché nota del dott. XXXXXX in data 15.12.2003 ed allegati). Solo in data 29.12.1999, la difesa degli imputati proponeva istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini custodiali ed in data 3.1.2001, la Corte di appello ........na (anche in questo caso non presieduta dal dott. XXXXXX) ordinava la scarcerazione degli imputati.
Tanto premesso e puntualizzato, rileva il Collegio che se è vero che ai sensi dell'art. 91 disp. att. C.p.p., il giudice che ha emesso il provvedimento è competente per le misure cautelari dopo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, è però vero altresì che non può il solo fatto di avere il dott. XXXXXX presieduto - in data 17.7.2000 - il collegio che aveva respinto istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini presentata da °°°°°° rendere il magistrato interessato responsabile di tutti i successivi sviluppi della vicenda cautelare, avendo il medesimo perduto la disponibilità degli atti in quanto trasmessi alla S.C. e non potendo configurarsi - per come rettamente argomentato in sede di discussione dalla difesa dell'incolpato - una sorta di "dovere di seguito" rispetto al procedimento i cui rinvii disposti presso il giudice di legittimità non erano portati a conoscenza della Corte di appello di ........ e, comunque, non furono sottoposti all'attenzione del presidente XXXXXX.
Non va sottaciuto che, in subjecta materia, le SS.UU. Civili della S.C. (cfr. sentenza 23.10.2003, Ghelardini) hanno, analogamente, ritenuto che il g.i.p., anche quando ha emesso la misura cautelare, non è nelle condizioni di poter individuare, successivamente all'esecuzione della misura ed all'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, il termine di scadenza perché non ha cognizione dello sviluppo del procedimento, mentre siffatto accertamento è possibile solo quando il medesimo ha la diretta disponibilità degli atti per essere stato investito da una richiesta di parte, di guisa che il c.d. registro di comodo eventualmente istituito può avere come scopo quello di agevolare il controllo delle scadenze, ma non può essere considerato attendibile appunto per non avere il g.i.p. il modo di verificare l'attualità della misura.
In conclusione, lo sviluppo della vicenda in parola, come emergente dagli atti ed appena ricostruita, con particolare riferimento ai rinvii subiti dal processo in sede di giudizio di cassazione, induce ad escludere l'addebitabilità, a titolo di colpa, al dott. XXXXXX della scarcerazione dei due imputati per come contestatogli nel capo di incolpazione. Inoltre, gli imputati risultano essere stati condannati a pene elevate (diciassette anni di reclusione °°°°°° e venti anni °°°°°° ) di tal che gli stessi non hanno, in ogni caso, subito un concreto danno, avendo indi potuto imputare alla condanna definitiva i giorni di ritardo di cui al presente procedimento.
Sul piano soggettivo, infine - ed il fatto ha rilievo meramente aggiuntivo, attesa la valenza assorbente delle precedenti argomentazioni - non può non prendersi in considerazione la circostanza che, pur in una situazione di inefficienza della Corte ........na, che aveva dato luogo a molteplici casi di tardiva scarcerazione (per cui, secondo quanto emerge, il P.G. presso la Cassazione ha promosso ulteriori procedimenti disciplinari a carico di altri magistrati), il dott. XXXXXX da un lato abbia predisposto, sin dal suo insediamento, adeguate misure organizzative ed impartito disposizioni mirate proprio al controllo dei procedimenti con imputati detenuti (cfr., al riguardo, anche nota della Cancelleria della I sezione penale della Corte ........ in data 16.6.2004, di cui in atti), ma sia altresì interessato solo dal caso in esame ed abbia, nello svolgimento delle sue funzioni, sempre profuso impegno e dedizione, secondo quanto emerge dai dati statistici e dalle certificazioni acquisite, di tal che, comunque, il fatto in esame apparirebbe del tutto inidoneo ad incrinare la fiducia e la credibilità del suddetto magistrato.



P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visto l'art. 35 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511,

assolve

il dott. XXX XXXXXX dalla incolpazione contestata per essere risultati esclusi gli addebiti.
Roma, 10 dicembre 2004


L'Estensore
(Luigi Riello)




Il Presidente
(Virginio Rognoni)

 
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