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Uso improprio di paletta di segnalazione della Polizia di Stato
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 77/2003 R.G. - Sentenza del 18.2.2005/10.5.2005 n. 22/2005 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Mammone.
Doveri del magistrato - Correttezza - Uso improprio di paletta di segnalazione della Polizia di Stato - Illecito disciplinare - Sussistenza.
Commette illecito disciplinare il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale il quale, fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, si impossessi di una paletta di segnalazione della Polizia di Stato, sottraendola dai locali della Sezione di P.G., facendone poi uso senza essere abilitato, esponendola in maniera visibile all'interno della propria autovettura, peraltro parcheggiata irregolarmente.



Nuova pagina 1



i n c o l p a t o


della violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, di aver violato la norma di cui all'art. 18 del R.D.Lgs. 31.5.1946, n. 511, precipuamente mancando al dovere di correttezza nei confronti del Procuratore della Repubblica e della Sezione di Polizia Giudiziaria di °°°°°°, tenendo, in ufficio e fuori, una condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato;
- in particolare, nella qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di °°°°°°, fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, si impossessava di una paletta di segnalazione della Polizia di Stato, sottraendola dai locali della Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di °°°°°°; facendone poi uso, in ___, esponendola in maniera visibile all'interno della propria autovettura, peraltro parcheggiata irregolarmente; dovendo, infine, dare contezza del possesso della paletta a personale della P.S. della Questura di ___, nel frattempo intervenuto sul posto.
Con detta condotta compromettendo il prestigio dell'ordine Giudiziario.


Svolgimento del processo

A seguito di accertamenti compiuti dall'Ispettorato ministeriale, in data 8.4.03 il Ministro della Giustizia promuoveva l'azione disciplinare nei confronti del dott. XXX XXXXXXX, magistrato di appello con funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di °°°°°° per avere lo stesso, in epoca antecedente e prossima al giorno 1.3.02, al di fuori dell'esercizio delle dette funzioni, utilizzato in ______ una paletta di segnalazione della Polizia di Stato esponendola all'interno della propria autovettura irregolarmente parcheggiata.
Ricevuta la contestazione dell'incolpazione indicata in epigrafe, il dott. XXXXXXX comparendo dinanzi al Procuratore generale e con l'aiuto di una memoria scritta così spiegava i fatti. Dovendo da °°°°°° raggiungere ______ per tenere una lezione in materia di diritto …… presso la Facoltà di ……. e non potendo, in ragione delle non perfette condizioni di salute, utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, egli si era recato nei locali del Palazzo di Giustizia ove sono ubicate le sezioni della Polizia giudiziaria per chiedere un passaggio a qualcuno degli addetti che doveva recarsi a ______. Non avendo trovato nessuno e dovendo necessariamente raggiungere l'Università, pensò di utilizzare la propria automobile e, allo scopo di parcheggiare la stessa nell'area riservata al personale del Palazzo di Giustizia, decise di munirsi di una paletta di segnalazione in dotazione al Ministero della Giustizia, per il caso fosse necessario utilizzarla per l'accesso a detto parcheggio. Arrivato a ______, riuscì invece a parcheggiare l'automobile dinanzi alla Facoltà, seppure sopra un marciapiede, ed inavvertitamente lasciò la paletta in vista all'interno dell'abitacolo. Solo al termine della lezione, quando tornò all'automobile e trovò alcuni agenti della Polizia di Stato che stavano controllando l'automezzo si rese conto che, senza avvedersene, negli uffici della Polizia giudiziaria aveva preso una paletta segnaletica non del Ministero della Giustizia, ma della Polizia di Stato.
Ritenendo di aver chiarito ogni equivoco, negava l'addebito ritenendo di avere utilizzato solo per un errore, causato dalla fretta e dalle non perfette condizioni di salute, la paletta di segnalazione.
Avendo il Procuratore generale richiesto la fissazione del dibattimento, all'odierna udienza il dott. XXXXXXX non è comparso. All'esito della trattazione, nel corso della quale il difensore ha prodotto documentazione varia, e della camera di consiglio il Presidente ha dato lettura del dispositivo di sentenza.


Motivi della decisone

Sussiste la responsabilità disciplinare dell'incolpato.
L'art. 12 del d.lgs. 30.4.92 n. 285 (nuovo codice della strada) nel regolare i servizi di polizia stradale determina i soggetti che provvedono al loro espletamento, individuandoli negli appartenenti ai corpi di polizia (Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, ecc.), nonché, limitatamente alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni ed alla rilevazione degli incidenti stradali, nei rimanenti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, c. 1-2, c.p.p. E' previsto che detti soggetti, "quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito dal regolamento" (c. 5). Il d.P.R. 16.12.92 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) descrive il detto "segnale distintivo" e ne regola l'uso da parte dei soggetti abilitati (artt. 24-25).
Detto segnale nell'uso comune viene definito "paletta" in quanto consta di un disco metallico di cm. 15, apposto su un manico anch'esso metallico di cm. 30. La parte centrale del disco è di colore rosso, reca nel centro in colore nero lo stemma della Repubblica ed ha l'ampiezza di cm. 10, mentre la corona circolare è di colore bianco con l'indicazione in colore nero, nella parte superiore, dell'amministrazione di appartenenza dell'agente e, in quella inferiore, del corpo, servizio, ecc., cui l'agente è addetto. Sul manico è inciso un numero o matricola che identifica colui che detiene il segnale.
Nel caso in questione la paletta era in dotazione al personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di °°°°°°. La particolare e caratteristica dimensione del segnale distintivo, come sopra descritto, soprattutto per un magistrato del pubblico ministero, non lascia possibilità di equivoco e di confusione con altri distintivi adottati dal personale dell'Amministrazione della Giustizia per individuare le automobili in dotazione.
Il dott. XXXXXXX ha sostenuto che egli a causa della fretta incorse nell'errore di prendere la paletta in uso alla Polizia di Stato, invece che "una paletta del Ministero della Giustizia in uso all'Ufficio [di Procura]". L'istruttoria non ha chiarito se effettivamente presso la Procura fossero in servizio altri agenti o ufficiali di polizia giudiziaria (addetti a compiti diversi da quelli della Squadra di p.g.) abilitati ad utilizzare un segnale distintivo avente la stessa natura di quello in uso alla Polizia di Stato.
Ai fini della valutazione della responsabilità disciplinare del dott. XXXXXXX deve, comunque, rilevarsi che il Procuratore della Repubblica di °°°°°°, nell'esercizio del suo potere di direzione della polizia giudiziaria, aveva emanato una disposizione in forza della quale i sostituti della Procura erano autorizzati "ad utilizzare la paletta dell'ufficio nel caso fossero costretti ad utilizzare la propria autovettura personale per recarsi in carcere o per raggiungere luoghi nei quali fosse richiesta la loro presenza istituzionale". Nella sostanza la stessa avrebbe potuto essere "esibita al solo fine di raggiungere più facilmente i luoghi di destinazione" (si veda la nota 16.12.03 del Procuratore, prodotta in giudizio dall'incolpato).
Quale che fosse il segnale distintivo cui faceva riferimento il Procuratore, il dott. XXXXXXX, per sua stessa ammissione, si recò a ______ per lo svolgimento di un compito non istituzionale, in quanto non collegato alle sue funzioni di magistrato del pubblico ministero, e, soprattutto, estraneo a quelle specifiche situazioni di servizio per le quali detto Procuratore aveva autorizzato l'utilizzazione della paletta. L'uso del segnale distintivo, pertanto, pur considerando i limiti più ampi consentiti dall'autorizzazione del Procuratore, fu effettuato per uno scopo personale, del tutto diverso dalla "presenza istituzionale" sopra richiamata.
Al riguardo non può accogliersi la tesi difensiva sostenuta dall'incolpato che la sua presenza alla Facoltà di … per la lezione-conversazione in materia di diritto ….. rientrasse tra le attività di ufficio sue proprie, "in quanto collegata alle funzioni di p.m. che trattava la materia ambientale". Come risulta dalla memoria prodotta in giudizio (f. 29 e 31 del fascicolo dell'istruttoria sommaria) egli aveva ricevuto dalla Facoltà un "invito" a tenere una lezione gratuita, che egli ritenne doveroso onorare in ragione della sua competenza in materia. Con tutta evidenza si trattava di una attività extragiudiziaria che il magistrato svolgeva per manifestare (e trasmettere all'uditorio) la propria competenza professionale acquisita nel lavoro giudiziario, che si poneva al di fuori dei compiti "istituzionali" del magistrato.
In ogni caso, l'uso fatto nella fattispecie del segnale distintivo fu del tutto improprio, in quanto motivato dall'intenzione di giustificare una infrazione al codice della strada (parcheggio su un marciapiedi) mediante l'ostensione di un segno che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto dissuadere gli agenti deputati alla sorveglianza del traffico urbano dall'effettuare ogni controllo. Al riguardo pare superfluo rilevare che è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio la tesi che la paletta rimase esposta alla vista nell'abitacolo solo per una mera dimenticanza.
In conclusione, il dott. XXXXXXX prelevò ed utilizzò il segnale distintivo senza esserne abilitato, non solo per la mancanza della qualità personale richiesta dalla legge, ma anche per l'esorbitanza dai limiti concessi dal Procuratore della Repubblica. Tanto il prelievo che l'utilizzazione del detto segnale avvennero per uno scopo esclusivamente personale e nel contesto di una situazione (infrazione alle regole della circolazione stradale) che, in ogni caso, non ne avrebbe mai legittimato l'uso.
Tale comportamento si pone in contrasto con i doveri deontologici del magistrato, che deve far ricorso alle prerogative derivanti dalla sua carica solo per l'adempimento dei compiti istituzionali e, comunque, mai per tenere un comportamento non consono al suo ruolo istituzionale. Nel caso di specie le conseguenze del comportamento furono ulteriormente aggravate dalla circostanza che l'uso non consentito del segnale distintivo fu riscontrato da alcuni agenti di polizia in attività di servizio e fu poi riportato con toni scandalistici da alcuni organi di stampa.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il contestato illecito disciplinare. La circostanza che il dott. XXXXXXX - come risultante dalla copiosa documentazione prodotta - è magistrato laborioso e diligente suggerisce al Collegio di limitare la sanzione nei limiti dell'ammonimento.

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visto l'art. 35 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511,

dichiara

il dott. XXXo XXXXXXX responsabile della incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione disciplinare dell'ammonimento
Roma, 18 febbraio 2005


L'Estensore
(Giovanni Mammone)




Il Presidente
(Emilio Nicola Buccico)


 
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