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Disciplinare. Violazione obbligo di astensione
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 83/2004 R.G. - Sentenza dell'11.2.2005/7.4.2005 n. 14/2005 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Mammone.
Doveri del magistrato - Correttezza - ImparzialitĂ  - Violazione dell'obbligo di astensione ex art. 36, lett. h , c.p.p. - Illecito disciplinare - Sussistenza.

Sussiste illecito disciplinare nel caso in cui il magistrato, pur sussistendo l'evidente dovere di tutela della sua immagine di terzietĂ , ometta di proporre istanza - ai sensi dell'art. 36, lett. h, c.p.p. - di astensione dalla trattazione di tre procedimenti di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, proposti da una societĂ  sponsor dell'attivitĂ  sportiva dilettantistica di pilota di autovetture da corsa, svolta dal medesimo incolpato.



Nuova pagina 1



i n c o l p a t o


della violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, perché, in qualità di giudice del Tribunale di °°°°°°°°°°° addetto al settore penale violava i doveri di diligenza, correttezza ed imparzialità, in quanto, assegnatario di tre procedimenti incidentali di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 (testo unico delle leggi in materia di spese di giustizia) avverso tre decreti di pagamento emessi il 18 ottobre 2002 dal G.I.P. presso il Tribunale di °°°°°°°°°°° per liquidare le spese di custodia di tre autoveicoli sottoposti a sequestro penale ed affidati alla giudiziale custodia della depositeria gestita dalla Autoservice Yyyyyyyyyy s.n.c. corrente in °°°°°°°°°°°, li trattava all'udienza camerale del 9 gennaio 2003 e li definiva con tre distinte ordinanze depositate il 16 gennaio 2003 che accoglievano le opposizioni, liquidando il pagamento di maggiori somme pressoché conformi a quelle in origine richieste dal custode giudiziario. Ciò faceva, omettendo di astenersi dalla trattazione e dalla decisione dei tre procedimenti, nonostante ricorressero "gravi ragioni di convenienza" per la sua astensione ai sensi dell'art. 36 lett. h) c.p.p. determinate dalla perdurante e attuale esistenza di rapporti di natura privata; (ma notori nel locale ambito circondariale) tra esso giudicante e i legali rappresentanti dell'opponente società Autoservice Yyyyyyyyyy, la quale era tra i finanziatori (sponsor) dell'attività sportiva dilettantistica di pilota di autovetture da corsa svolta da esso dott. XXXXXX, il quale partecipava a competizioni del campionato italiano velocità turismo organizzato dalla Associazione …., a bordo di auto Alfa Romeo recanti visibile iscrizione della detta società (espressamente indicata, del resto, tra gli sponsorizzatori dell'attività del pilota XXXXXX nella scheda a questi riservata nel sito Web della menzionata associazione …..).
Con siffatta antidoverosa condotta, omissiva (mancata astensione ai sensi dell'art. 36 I co c.p.p.) e commissiva (trattazione e decisione dei tre procedimenti con esiti favorevoli al soggetto istante cui era legato da rapporti di natura privata anche di indiretta valenza finanziaria), il dott. XXXXXX si rendeva immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere con conseguente compromissione del prestigio e della credibilitĂ  dell'ordine giudiziario.


Svolgimento del procedimento

Con una relazione dell'11.3.03 l'Ispettorato del Ministero della Giustizia segnalava ai titolari dell'azione disciplinare che nel corso dell'ispezione compiuta presso il Tribunale di °°°°°°°°°°° erano emersi comportamenti censurabili sul piano deontologico a carico del dott. XXXXX XXXXXX, magistrato in servizio presso detto ufficio. Gli accertamenti compiuti, proseguiva la relazione, avevano accertato che a detto magistrato erano stati assegnati per provvedimento tabellare tre procedimenti nascenti da ricorsi proposti dalla s.n.c. Autoservice Yyyyyyyyyy di Yyyyyyyyyy & c., custode di autoveicoli sottoposti a sequestro giudiziale, in opposizione alla liquidazione del compenso da parte del giudice che aveva disposto il provvedimento cautelare. Il dott. XXXXXX in data 9.1.03 aveva trattato i procedimenti stessi, accogliendo le opposizioni e riliquidando il compenso, nonostante intrattenesse rapporti di carattere extraprofessionale con la società istante, essendo la stessa uno dei finanziatori dell'attività sportiva di corridore automobilistico dilettante da lui svolta.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione in data 29.10.03 promuoveva l'azione disciplinare per i comportamenti indicati nel capo di incolpazione. Ricevutane contestazione e sentito dal Procuratore, il dott. XXXXXX negava ogni addebito precisando che l'Associazione sportiva per la quale egli svolgeva la sua attività agonistica era stata sponsorizzata dalla soc. Autoservice Yyyyyyyyyy fino al 12.10.02 e che, pertanto, nel momento in cui erano stati promossi i detti procedimenti egli aveva cessato ogni rapporto finanziario, seppure indiretto, con la stessa. Quanto al merito dei provvedimenti adottati, l'incolpato precisava di essersi attenuto ad una consolidata giurisprudenza del Tribunale di °°°°°°°°°°° e della Corte di appello di ----.
Richiesta dal Procuratore generale la fissazione del dibattimento, alla conclusione dell'odierna pubblica udienza il Collegio si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale il Presidente dava lettura del dispositivo di sentenza.

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio sussiste il contestato addebito disciplinare.
Dall'istruttoria compiuta risulta che il dott. XXXXXX è titolare di una licenza per la guida automobilistica su pista rilasciata dalla Commissione sportiva dell'Automobil Club d'Italia (ACI) e che, nell'anno 2002, partecipava alle competizioni automobilistiche di categoria organizzate dall'Associazione …., a sua volta collegata all'ACI. Tale partecipazione avveniva non a titolo individuale, ma mediante il Team … di …., che iscriveva alle competizioni alcune automobili, una delle quali era condotta dal dott. XXXXXX.
Il Team …., a sua volta, per il tramite di altra associazione avente sede in …. ed a nome ….., per la stagione sportiva dell'anno 2002 aveva ottenuto l'assistenza di alcuni sponsores, i quali con finanziamenti di importo imprecisato fornivano al Team (vera e propria scuderia automobilistica) i mezzi per svolgere l'attività agonistica. Uno di questi finanziatori era la ditta Autoservice Yyyyyyyyyy s.n.c., dei sig.ri Yyyyyyyyyy e Zzzzz. Il nome di questa ditta compariva alla voce sponsor nella scheda personale del dott. XXXXXX nel sito Internet della Associazione ….; il suo logo era ben visibile sulla fiancata sinistra dell'automobile Alfa Romeo guidata dallo stesso magistrato. Tale sponsorizzazione si concluse il 12.10.02, con la disputa dell'ultima gara della stagione.
Per la stagione sportiva dell'anno 2003 il dott. XXXXXX lasciò il Team …. e continuò la sua attività con un'altra scuderia.
Passando alla valutazione del comportamento ascritto, deve rilevarsi che la soc. Autoservice Yyyyyyyyyy aveva proposto al G.i.p. del Tribunale di °°°°°°°°°°° tre istanze per la liquidazione delle spese di custodia e demolizione di alcuni autoveicoli oggetto di sequestro penale, per le quali il giudice aveva emesso tre separati provvedimenti in data 18.10.02. Le opposizioni, proposte al Presidente del Tribunale ai sensi degli artt. 666-667 c.p.p. come modificati dall'art. 170 del d.P.R. 30.5.02 n. 115, per disposizione tabellare pervennero al dott. XXXXXX, che, dopo la trattazione con rito camerale monocratico, le accolse con separati provvedimenti del 16.1.03 liquidando un importo maggiore di quanto liquidato dal primo giudice.
Ritiene il Collegio che in questa sede debba farsi questione non del merito dei provvedimenti giurisdizionali nella specie adottati, in quanto gli stessi sono esenti da quei vizi o errori tecnici che consentono la censura disciplinare, ma del fatto che l'incolpato non abbia avvertito la opportunitĂ  di astenersi dalla trattazione delle istanze in questione.
Tra i titolari della soc. Autoservice ed il dott. XXXXXX esisteva un rapporto di mera conoscenza occasionale, nata sulle piste di gara, e non un rapporto di cointeressenza economica, atteso che il sostegno finanziario era dagli stessi prestato al Team ….. e che il magistrato gareggiava a titolo del tutto gratuito (trattandosi di attività dilettantistico-amatoriale). Tuttavia, la circostanza che la società contribuisse al finanziamento dell'attività sportiva praticata dall'incolpato tramite il sostegno offerto alla scuderia era di pubblico dominio, al punto (come già evidenziato) da risultare nella scheda tecnica presente nel sito Internet dell'Associazione organizzatrice del circuito agonistico e di avere particolare evidenza (anche mediatica) attraverso l'apposizione del logo sulla fiancata dell'automobile guidata in gara dallo stesso.
Questa situazione, non riassumibile a priori in fattispecie astratte, quali quelle previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a-g, è presidiata dalla norma della lett. h dello stesso articolo, la quale fa obbligo al magistrato giudicante di astenersi "se esistono altre gravi ragioni di convenienza", così consentendo allo stesso di essere sollevato dall'attività giurisdizionale, altrimenti doverosa, in presenza di situazioni che, per la concreta materialità dei fatti, alterino la sua immagine e non gli consentano di esercitare la giurisdizione con il rigore che il suo ruolo richiede. La norma, ovviamente non lascia al magistrato il potere di richiedere l'astensione solo per sua arbitraria determinazione, ma impone allo stesso di valutare preventivamente tutte le situazioni concrete che nuociano alla sua immagine istituzionale o, per rimanere al caso in esame, non gli consentano di conservare la necessaria immagine di terzietà ed imparzialità che costituiscono l'essenza della giurisdizione.
Nel caso di specie è evidente che la circostanza, notoria per quanto sopra detto, che il dott. XXXXXX corresse per un sodalizio sponsorizzato da un soggetto parte di una controversia a lui sottoposta poneva, in maniera solo apparente, ma non per questo meno necessaria di attenzione, il magistrato in una situazione di non totale terzietà. Non può accogliersi, al riguardo, la tesi difensiva sostenuta dall'incolpato che al momento in cui furono da lui trattati i procedimenti camerali (9.1.03) la sponsorizzazione fosse di fatto cessata con l'ultima gara della stagione 2002 (tenutasi il 12.10.02), di modo che nella specie non poteva più rappresentarsi neppure una ragione di semplice convenienza essendo venuto del tutto meno il rapporto (peraltro indiretto) con la società sponsorizzatrice. Nella specie si verteva in una situazione di mera "convenienza", che prescindeva da ogni automatismo temporale, e si rifletteva sulla condizione di terzietà del magistrato nei confronti di un soggetto con il quale, seppure in un tempo trascorso (peraltro da poco), egli aveva intrattenuto un pur indiretto rapporto di contiguità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che nella situazione specifica il dott. XXXXXX avrebbe dovuto proporre istanza di astensione ai sensi dell'art. 36 lett. h, c.p.p. per un evidente dovere di tutela della sua immagine di magistrato e che l'omissione dallo stesso realizzata costituisca illecito disciplinare.
Quanto alla sanzione pare congruo irrogare l'ammonimento.


P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visto l'art. 35 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511,

dichiara

il dott. XXXX XXXXXX responsabile della incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione disciplinare dell'ammonimento.

Roma, 11 febbraio 2005


L'Estensore
(Giovanni Mammone)



Il Presidente
(Virginio Rognoni)

 
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