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Disciplinare. Doveri del magistrato. Correttezza
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 57/2004 R.G. - Sentenza del 19.11.2004/24.3.2005 n. 120/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Stabile.
Doveri del magistrato - Correttezza - Espressioni di dissenso pronunciate dal Pubblico Ministero di udienza dopo la lettura del dispositivo di una sentenza - Carattere offensivo delle frasi - Illecito disciplinare - Sussistenza.
Viola gravemente il dovere di correttezza e determina un vulnus al prestigio dell'Ordine Giudiziario la condotta del Pubblico ministero di udienza che, subito dopo la lettura del dispositivo di una sentenza, non condiviso, rilasci alla stampa dichiarazioni offensive nei confronti del collegio giudicante ed esprimenti personale animosità.



Nuova pagina 1




i n c o l p a t o


della violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per aver gravemente mancato ai propri doveri rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato.
In particolare, si rileva, l'infrazione disciplinare prevista dall'art. 18 R.D.L.vo 31 maggio 1946, n. 511, per avere il dott. XXXXXX XXXXXX, nella sua qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di °°°°°°°, compromesso il prestigio e la credibilità dell'ordine giudiziario, violando, al di fuori dell'esercizio della sua funzione, i doveri di riservatezza e di correttezza nei confronti del collegio giudicante del Tribunale di °°°°°°° che, all'esito del dibattimento conclusosi il 19 dicembre 2002, aveva, nel procedimento yyyy + 26, assolto ventidue imputati dei ventisette imputati e determinato la pena per i cinque imputati condannati in misura notevolmente inferiore a quella richiesta dal pubblico ministero (lo stesso dott. XXXXXX); rilasciava alla stampa, subito dopo la lettura del dispositivo, le seguenti dichiarazioni: "è una sentenza vergognosa che restituisce la città nelle mani di persone che hanno commesso gravi reati, l'impianto accusatorio era solido, ma i giudici non ne hanno tenuto conto. E' un'occasione persa per dare un segnale forte alla città ed invitare commercianti e imprenditori a ribellarsi al racket delle estorsioni, un fenomeno purtroppo in crescita", manifestando la sua contrarietà alla sentenza con parole irrispettose e insinuanti nei confronti del Tribunale, in tal modo ingenerando nell'opinione pubblica dubbi sull'imparzialità e l'indipendenza dei giudici.


Svolgimento del procedimento


Il 18 settembre 2003 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione promuoveva azione disciplinare nei confronti del dott. XXXXXX per l'incolpazione di cui alla rubrica
L'iniziativa disciplinare scaturiva da un esposto in data 5 febbraio 2003 del Presidente della 2° Sezione penale del Tribunale di °°°°°°°.
A seguito di contestazione dell'addebito l'incolpato - interrogato il 6 febbraio 2004 non contestava il merito dell'azione disciplinare promossa nei suoi confronti e si riportava alla memoria scritta successivamente prodotta.
Precisava quanto segue:
"...Desidero aggiungere che le dichiarazioni che mi sono state ascritte furono causate da un momento di grave tensione nella quale mi trovavo da alcuni giorni e dalla delusione che ricevetti a seguito della pronuncia della sentenza del Tribunale di °°°°°°°. Preciso che le indagini per quel processo iniziarono nel settembre del 1998 ed il dibattimento ebbe inizio a settembre del 2001 mentre la lettura del dispositivo avvenne il 19 -12- 2002. Ebbi a cuore personalmente tutto il processo dalle indagini fino alla presenza in dibattimento. Stante la dffficoltà delle prime e la complessità del secondo, versavo in una situazione di grande tensione nervosa.
Mi rendo conto del contenuto delle parole da me pronunciate ma debbo anche aggiungere che mi pentii di esse quasi immediatamente. In una situazione normale certamente non mi sarei lasciato andare come accadde in quella situazione..."
"...con dette affermazioni non intendevo assolutamente venir meno ai doveri comportamentali del magistrato e meno ancora ledere il prestigio dell'Organo Giudicante. In ogni caso, non era mia intenzione contravvenire alla disposizione di cui all art. 18 che mi viene contestata..."
All'esito della sommaria istruttoria il Procuratore Generale chiedeva alla Sezione disciplinare di fissare il giorno di discussione.
All'udienza del 19 novembre 2004, disattesa un'istanza di ammissione testi, sentito l'incolpato che confermava le dichiarazioni rese in precedenza, il P.G. concludeva per la condanna dell'incolpato.
La Sezione disciplinare emetteva sentenza di condanna all'ammonimento.

Motivi della decisione

La Sezione disciplinare ritiene che la violazione contestata sussista sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.
Per quanto attiene al primo profilo l'incolpato ha ammesso lealmente già nell'interrogatorio reso al P.G. di aver pronunciato le espressioni riportate nel capo di incolpazione e rilasciato dichiarazioni a organi di stampa subito dopo la lettura del dispositivo. Si tratta con ogni evidenza di espressioni gravemente offensive, irridenti ed insinuanti, e fortemente lesive del prestigio dell'organo giurisdizionale, di cui viene data una immagine estremamente negativa e sicuramente tale da compromettere o mettere in dubbio l'imparzialità, l'indipendenza e la competenza stessa dell'organo giurisdizionale.
Qui non è naturalmente in discussione il legittimo esercizio del diritto di critica ma l'uso di espressioni offensive e delegittimanti nei confronti di un Tribunale della Repubblica.
Ben altri erano gli strumenti processuali che il P.M. di udienza poteva e doveva usare ove avesse ritenuto che la sentenza fosse pervenuta a conclusioni erronee.
Viceversa sono state usate frasi gravemente lesive del dovere di correttezza oltre che dei canoni di deontologia professionale, espressioni di forte animosità e di ingiustificata intolleranza nei confronti di un provvedimento giurisdizionale.
Siffatto comportamento costituisce oggettiva lesione del prestigio della magistratura anche per il contesto nel quale sono state rese e per il carattere diffuso acquisito dalle stesse con la pubblicazione sui giornali.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo non pare dubbio sia con riguardo alle concrete modalità di attivazione ed estrinsecazioni della condotta sia alle dichiarazioni rese al P.G. e in udienza che il dott. XXXXXX fosse pienamente consapevole della portata e del significato delle espressioni utilizzate.
La tensione emotiva dell'incolpato, la giovane età dello stesso, la diligenza ed operosità tenute, in genere nell'esercizio delle funzioni attenuano ma non eliminano la responsabilità dello stesso.
Tenuti presenti in particolare tali elementi da ultimo richiamati, avuto riguardo agli elementi tutti oggettivi e soggettivi della concreta fattispecie all'esame della Sezione stimasi di giustizia infliggere la sanzione minima dell'ammonimento.


P.Q.M.


La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visto l'art. 35 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511,

dichiara

il dott. XXXXXX XXXXXX responsabile della incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione disciplinare dell'ammonimento.
Roma, 19 novembre 2004


L'Estensore
(Carmine Stabile)

 
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