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Doveri del magistrato correttezza
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 119/2003 R.G. - Sentenza del 3.12.2004/20.1.2005 n. 131/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Mammone.
Doveri del magistrato - Correttezza - Rapporti con i colleghi - Obbligo di informazione del Sostituto Procuratore - Inosservanza - Illecito disciplinare - Sussistenza.
Doveri del magistrato - Correttezza - Rapporti con i colleghi - Apprezzamenti gratuiti ed immotivati nei confronti dei colleghi - Sussistenza - Illecito disciplinare - Sussistenza.
Configura illecito disciplinare la condotta del Pubblico Ministero che, con riferimento ad un processo penale delicato per la qualità degli imputati, disattendendo le disposizioni del dirigente dell'ufficio di essere informato in ordine a "tutti i provvedimenti concernenti i procedimenti relativi ad affari di criminalità organizzata o altro affare di speciale rilievo", inoltri al Giudice per le indagini preliminari la richiesta di rinvio a giudizio senza informare il Procuratore e non sottoponga inoltre detta richiesta alla sottoscrizione del magistrato coassegnatario del procedimento.
Configura illecito disciplinare la condotta del Pubblico Ministero che ad una richiesta di spiegazioni da parte del Procuratore della Repubblica replichi con una lettera contenente apprezzamenti gratuiti ed immotivati circa l'atteggiamento professionale dei colleghi e del capo dell'ufficio, dovendo, invece, la dialettica di carattere personale fra i componenti di un medesimo ufficio essere contenuta nei limiti della correttezza.



Nuova pagina 1


i n c o l p a t o

della violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato.
In particolare, nella sua qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ######:
a) provvedeva in data 26.4.2002 ad inoltrare al GIP richiesta di rinvio a giudizio per il procedimento penale n. 791/98 RGNR (relativo a reati di falso e truffe in danno del Policlinico Universitario di ######, coinvolgente numerosi professori universitari di tale ateneo molto noti in ambito cittadino), senza previamente darne comunicazione al Procuratore della Repubblica - in violazione di tre precedenti disposizioni interne dell'ufficio per i casi di rilevanza del procedimento - e senza sottoporre la detta richiesta alla sottoscrizione del sostituto procuratore dott. L., magistrato coassegnatario del procedimento;
b) replicava ad una richiesta di spiegazioni da parte del Procuratore della Repubblica dott. °°°°° con una lettera dal contenuto irriguardoso e ironico sia per il medesimo dott. °°°°° sia per il dott. L., attribuendo agli stessi comportamenti scorretti.


Svolgimento del procedimento


Con una nota del 25.7.02 il Procuratore della Repubblica di ######, dott. Luigi °°°°°, segnalava ai titolari dell'azione disciplinare che il sostituto di quella Procura dott. XXXXX aveva disatteso le direttive di organizzazione da lui impartite depositando all'ufficio del g.u.p., senza averlo preventivamente informato, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati in un processo di particolare risonanza nell'opinione pubblica locale. Alla richiesta di chiarimenti, proseguiva l'esponente, il dott. XXXXX aveva risposto con una lettera non solo priva di valide giustificazioni, ma anche contenente apprezzamenti offensivi nei confronti di esso esponente e del dott. Salvatore L., sostituto co-assegnatario del processo.
In data 9.1.03 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione promuoveva l'azione disciplinare nei confronti del dott. XXXXX per le incolpazioni indicate in epigrafe. Ricevuta la contestazione, l'incolpato, che nelle more aveva assunto il nuovo incarico di giudice del Tribunale di ######, contestava l'addebito affermando che egli aveva condotto il processo in accordo con il collega co-assegnatario ed aveva costantemente informato il Procuratore circa lo sviluppo delle indagini. Il processo in questione aveva ad oggetto vicende verificatesi all'interno del Policlinico universitario di ###### e gli era stato assegnato quando aveva preso possesso dell'ufficio di sostituto in qualità di uditore con funzioni, prima ancora che si insediasse il Procuratore della Repubblica. Non avendo mai ricevuto obiezioni né dal capo dell'ufficio né dal collega, aveva ritenuto di predisporre la richiesta di rinvio a giudizio e di inviarla all'ufficio del g.u.p., senza informarli della propria intenzione, anche per la necessità di definire con urgenza il processo in vista dell'imminente trasferimento al Tribunale.
Quanto al contenuto della lettera affermava che non aveva avuto alcuna intenzione di esprimere valutazioni negative nei confronti del procuratore e del collega co-assegnatario e che l'asprezza di qualche passaggio dello scritto era dovuta all'amarezza per il rimprovero ricevuto, che non teneva conto del suo impegno lavorativo e della sua dedizione professionale.
Richiesta dal Procuratore generale la fissazione del dibattimento, l'incolpato all'odierna udienza si è riportato a quanto già dichiarato in istruttoria.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata la responsabilità disciplinare del dott. XXXXX per entrambe le incolpazioni contestate.
L'istruttoria compiuta dalla Procura generale di ###### (v. nota a f. 38 e segg. del fascicolo dell'istruttoria preliminare) ha accertato che il processo cui si riferiscono i comportamenti in esame, avente ad oggetto reati commessi in occasione della fornitura di materiale farmaceutico al Policlinico dell'Università di ######, in cui erano coinvolte personalità del mondo accademico e del mondo imprenditoriale locale. Le vicende oggetto dei due processi erano praticamente analoghe, pur essendo riferite a periodi temporali diversi.
Il dott. XXXXX divenne assegnatario del processo pochi mesi dopo il suo arrivo alla Procura di ######, avvenuto il 15.12.97 quale uditore con funzioni, assieme al dott. L., sostituto dello stesso ufficio, e si dedicò con scrupolo e competenza all'attività di indagine. In particolare, egli tenne costantemente informati il coassegnatario e il capo dell'ufficio, che dal 1998, pochi mesi dopo l'assegnazione del processo, era divenuto il dott. °°°°°. Il contrasto tra quest'ultimo e l'incolpato insorse non durante lo svolgimento delle indagini, ma al momento della presentazione delle richieste conclusive, quando il dott. XXXXX inviò al giudice dell'udienza preliminare la richiesta di rinvio a giudizio di 16 indagati, imputati di concorso in truffa continuata ai danni dell'Ateneo e di altri reati, senza darne alcuna preventiva informazione né al procuratore, né al sostituto consegnatario (la richiesta di rinvio a giudizio, recante la data del 26.4.02, risulta pervenuta all'ufficio del g.u.p. il 16.7.02 ed è acquisita al fascicolo dell'indagine preliminare della Procura generale, ff. 9 e segg.).
Esiste nella Procura della Repubblica di ###### una precisa direttiva del Procuratore, impartita con note del 14.10.98 e del 29.6.99, che fa obbligo ai sostituti di comunicare tempestivamente allo stesso "tutti i provvedimenti concernenti i procedimenti relativi ad affari di criminalità organizzata o di ogni altro affare di speciale rilievo (per la qualità degli indagati e delle persone offese, per la gravità o risonanza sociale dei fatti, per i possibili riflessi sull'immagine complessiva dell'ufficio, etc." (le note sono richiamate nella lettera circolare 12.9.00, a f. 36 del fascicolo dell'indagine preliminare). L'osservanza di tali direttive era stata ripetutamente richiamata all'attenzione dei magistrati dell'ufficio con lettere circolari del 14.10.98 (f. 34), del 29.6.99 (f. 35) e 12.9.00 (già citata) sottoscritte dallo stesso procuratore.
Il Procuratore, appresa la notizia della richiesta di rinvio a giudizio dalla stampa (v. estratto degli organi di stampa locali, a f. 4), ne chiese conferma al sostituto, invitandolo a chiarire - nel caso di risposta affermativa - per quale motivo, nonostante l'evidente esistenza delle condizioni indicate (in ragione della qualità degli indagati, per la maggior parte professori della Facoltà di medicina dell'Università), non avesse proceduto all'informativa prevista dalle suddette direttive interne e se la richiesta fosse stata sottoscritta anche dal sostituto co-assegnatario (cfr. la missiva del 19.7.02 a f. 5).
Nella sua risposta scritta (f. 6-7) il dott. XXXXX, nel confermare la notizia di stampa e nel comunicare che la richiesta non era controfirmata dall'altro sostituto co-assegnatario, utilizzava un tono palesemente polemico e per molti versi irridente nei confronti del procuratore e dell'altro sostituto. Con la nota di risposta al Procuratore (recante il timbro datario dell'ufficio del 20.7.02) l'incolpato, preso atto del "tempo che Ella ogni volta spende per estendere per iscritto - e riservatamente - quanto intende richiedermi o comunicarmi", lamenta il difetto di franchezza del rapporto instauratosi tra di lui ed lo stesso capo dell'ufficio e ritiene che, nonostante "l'elevato lignaggio dei cattedratici" le imputazioni abbiano suscitato un "tenue allarme sociale", dal che fa derivare la convinzione che non fosse necessaria "alcuna formale comunicazione alla dirigenza dell'Ufficio". Nella successiva esposizione il dott. XXXXX svolge alcune polemiche valutazioni circa la circostanza che le indagini avessero dovuto essere svolte da un magistrato con poca esperienza (quale era lui) nonostante i fatti oggetto del processo fossero stati all'attenzione delle cronache locali fin dal 1993, lamentando a se stesso di non aver preso esempio "da chi quotidianamente si divide equamente tra il proprio ufficio ed i corridoi nonché il bar di questo Palazzo di Giustizia …". La lettera prosegue con alcuni apprezzamenti nei confronti del dott. L., che viene accusato "dell'ennesima scorrettezza" per essersi lamentato di non avere avuto conoscenza della richiesta di rinvio e di non averla potuta sottoscrivere, nonostante egli fosse "la stessa persona che negli ultimi tre anni si è totalmente disinteressata della gestione dell'indagine". L'incolpato conclude lo scritto con i "formali ossequi" al capo dell'ufficio rallegrandosi del proprio ormai imminente trasferimento al Tribunale.
Il comportamento tenuto dal sostituto nella fase conclusiva delle indagini è censurabile sotto due punti di vista.
Innanzitutto egli era tenuto ad uniformarsi alla direttiva del capo dell'ufficio in materia di preventiva informazione circa le conclusioni definitive adottate, atteso che la direttiva stessa costituisce legittimo esercizio del compito di organizzazione dell'ufficio previsto dall'art. 70, c. 3, ord. giud., per il quale il titolare dell'ufficio del pubblico ministero può emanare disposizioni a carattere generale per disciplinare le modalità di conduzione dell'attività investigativa, cui ogni magistrato facente parte dell'ufficio dovrà attenersi nelle varie materie e situazioni (v. la fondamentale risoluzione del C.S.M. del 25.3.93). Non esiste dubbio che il sostituto fosse consapevole che il processo in questione rientrava tra quelli per i quali la direttiva imponeva l'obbligo di informazione preventiva. E', infatti, lo stesso incolpato nella nota 20.7.02 che, pur rilevando il "tenue allarme sociale delle imputazioni formulate", rimarca la delicatezza del procedimento il quale è seguito di altro processo, che per l'oggetto e la qualità degli imputati "era stato al centro delle cronache sin dal lontano 1993". Esisteva per lui, di conseguenza, un preciso obbligo di informazione, cui peraltro si era uniformato fino al momento delle conclusioni finali
Questa Sezione (sentenza 22.3.02, reg. dep. 31/02) ha considerato illecito disciplinare il comportamento del magistrato del pubblico ministero che, con riferimento ad un procedimento penale delicato per i reati contestati e per la qualità degli imputati, disattendendo le disposizioni del procuratore di visionare preventivamente le richieste conclusive dell'ufficio, depositi tali richieste senza consentirne una previa conoscenza da parte del dirigente (il precedente in questione affrontava un caso in cui il sostituto aveva sottoposto al procuratore una bozza di conclusioni difforme dalle determinazioni successivamente adottate).
Lo stesso magistrato, inoltre, avrebbe dovuto dare informazione all'altro sostituto co-assegnatario del processo (che, peraltro, era stato per stessa ammissione dell'incolpato sempre informato ed aveva concordato su tutte le iniziative adottate) della decisione di concludere l'attività investigativa e di avanzare richieste specifiche al giudice, onde non vanificare la funzione stessa della duplice assegnazione, che era, con tutta evidenza, quella di dare quantomeno maggiore ponderazione alle iniziative processuali adottate.
Infine, costituiscono sicuramente comportamento censurabile sul piano deontologico le valutazioni effettuate nei confronti del capo dell'ufficio e del collega coassegnatario nella lettera del 20.7.02 e le espressioni nei loro confronti adottate, sopra riportate. La (peraltro legittima) dialettica di carattere personale tra i componenti di uno stesso ufficio giudiziario non può, infatti, trascendere in apprezzamenti gratuiti ed immotivati circa l'atteggiamento professionale dei colleghi e del capo dell'ufficio, ma deve contenersi in limiti di correttezza personale.
Le giustificazioni date dall'incolpato prima al Procuratore generale di ###### e poi al Procuratore generale della Corte di cassazione tendono a ridimensionare il contenuto del comportamento tenuto, sia per la mancata informazione che per il contenuto dello scritto, atteso che l'incolpato mette in risalto i dati positivi della sua attività investigativa, compiuta fino al momento conclusivo in accordo con i colleghi, ed il suo impegno lavorativo nell'ufficio di procura. I fatti contestati, tuttavia, rimangono fermi e costituiscono illecito disciplinare.
Ritiene il Collegio di dover prendere in considerazione, ai fini dell'irrogazione della sanzione, il notevole impegno lavorativo dimostrato dall'incolpato nello svolgimento delle attività di ufficio e la circostanza che egli fin dal primo momento dell'espletamento delle funzioni giurisdizionali si sia trovato alle prese con un processo di indubbia delicatezza e complessità. La sanzione, pertanto, può essere contenuta nei limiti dell'ammonimento.

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visto l'art. 35 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511,

dichiara

il dott. XXXX XXXXX responsabile della incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione disciplinare dell'ammonimento.
Roma, 3 dicembre 2004


L'Estensore
(Giovanni Mammone)



Il Presidente
(Emilio Nicola Buccico)

 
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