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Doveri del magistrato: correttezza
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 16/2004 Sent. del 2.4.2004/3.6.2004 n. 36/2004 Reg. Dep. Presidente Buccico - Estensore Fici.

Doveri del magistrato: correttezza nei confronti di organi istituzionali. Riserbo. Fattispecie concreta: sottoscrizione di un documento di propaganda elettorale di un partito politico. Illecito disciplinare. Insussistenza.



Nuova pagina 1




Esclusa ogni valutazione sulla sussistenza o meno di ragioni di opportunità in ordine alla realizzazione della condotta contestata, non commette illecito disciplinare il magistrato che, insieme ad altre persone, sottoscriva, in occasione di una campagna elettorale, un documento di propaganda elettorale di un partito politico, qualora, tenuto conto del contesto temporale, del contenuto e delle modalità espressive del documento in esame, non siano superati i limiti alla libera manifestazione del pensiero, individuati dalla giurisprudenza (costituzionale, disciplinare, di legittimità) a tutela della funzione giurisdizionale, e, quindi, non vi sia lesione dell'immagine di terzietà ed imparzialità che ogni magistrato deve tutelare, con specifico riferimento alle funzioni in concreto esercitate.


i n c o l p a t i

della violazione dell'art. 18 R.D.L. 31.5.1946, n. 511, poiché dal documento del Partito Rifondazione Comunista, denominato "Appello al voto", diffuso in occasione della campagna elettorale tenutasi per le elezioni politiche del 13.5.2001, nonché dalle dichiarazioni rese dai magistrati in oggetto attestanti la veridicità delle sottoscrizioni apposte da ciascuno al predetto documento, risulta che i dottori X. Y., A. B., K. Z., e P. Q. hanno violato il suddetto articolo, perché con condotte indipendenti le une dalle altre, ma in un medesimo contesto, hanno gravemente violato i doveri di riserbo, correttezza nei confronti degli organi istituzionali (ossia del Governo in carica al momento delle elezioni politiche nazionali del 13.5.2001), imparzialità e riservatezza, doveri propri di chi esercita funzioni giurisdizionali, con ciò compromettendo il prestigio e la credibilità dell'Ordinamento Giudiziario.
I predetti magistrati hanno sottoscritto il documento denominato "Appello al voto" del Partito di Rifondazione Comunista diffuso in occasione delle elezioni politiche del 13.5.2001, documento cui si rinvia integralmente, contenente le seguenti frasi: "(…) bisogna alzare il livello del confronto e dello scontro politico: per questo bisogna scegliere di ricostruire le ragioni della sinistra (…), "Si deve e si può contemporaneamente contrastare efficacemente le destre e opporsi alla deriva moderata del centrosinistra".
La sottoscrizione del citato documento appare, anzitutto, posta in essere al di fuori dell'esercizio delle funzioni, ma in evidente e strumentale connessione con l'autorevolezza loro derivante dai ricoperti ruoli di magistrati giudicanti.
Inoltre, con tale comportamento i predetti magistrati si facevano portatori di una critica di esclusiva valenza politica al Governo in carica al momento delle elezioni politiche del maggio 2001, e rendevano manifesta - nel quadro di atteggiamenti volitivi inequivocabilmente riconducibili ad una consapevole ed esplicita militanza di segno politico - una propria personale opzione politica e partitica, in tal modo vulnerando l'immagine di imparzialità, indipendenza di giudizio ed estraneità a condizionamenti di sorta (sociali e politici) cui ciascun magistrato deve uniformare la propria condotta di vita anche privata. Contegno che, rendendo pubblico un proprio preciso e diretto coinvolgimento nella contrapposizione degli schieramenti politici presenti nel Paese, contribuiva ad annullare il coefficiente di fiducia e considerazione di cui deve godere, presso la compagine sociale, ogni magistrato e, in special modo, un magistrato giudicante.
Con le sopradescritte condotte, i predetti magistrati hanno violato anche gli artt. 1, 6, 8 e 9 del Codice Etico della Magistratura approvato dall'A.N.M., e, segnatamente, i principi di indipendenza, imparzialità, equilibrio e di misura.


Svolgimento del procedimento


1. Con provvedimento del 20 maggio 2003 il Ministro della Giustizia - con riferimento ad un documento non datato e non sottoscritto, recante l'intestazione PRC Appello al voto, nonché il timbro di ricezione, alla data del 30 maggio 2002, dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia - promuoveva azione disciplinare, per il fatto specificato in rubrica, nei confronti dei dottori X. Y., A. B., K. Z., e P. Q, il cui nominativo e la relativa qualifica di magistrati era tratto da un lungo elenco dattiloscritto, in calce all'appello in questione, cui avevano aderito numerosi intellettuali, professionisti e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo.
A seguito di preliminari accertamenti effettuati dal predetto Ispettorato era, invero, rimasto confermato che i predetti magistrati, in servizio rispettivamente presso il Tribunale di ……, con funzioni di presidente di sezione, presso la Corte di Appello di …., Sezione Lavoro, con funzione di consigliere, presso il Tribunale di …., con funzione di giudice, e presso la Corte di Appello di ……., Sezione Lavoro, con funzione di consigliere, avevano confermato di avere aderito alla menzionata sottoscrizione.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, attivato dal Ministro ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 916 del 1958, comunicava al C.S.M., con nota del 28 maggio 2003, che procedeva in sede disciplinare nei confronti dei nominati.
Il 18 settembre 2003 i predetti quattro magistrati incolpati si presentavano innanzi al Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione incaricato dell'istruttoria e, nel rendere interrogatorio, respingevano l'addebito, riportandosi ciascuno di essi al contenuto di una breve memoria.
Con tale scritto i quattro magistrati incolpati riconoscevano di avere aderito all'appello al voto richiamato in rubrica, pur deducendo che il documento in questione era ben altrimenti articolato, rispetto alle espressioni discutibilmente estrapolate nel capo di incolpazione; facevano, poi, presente che si trattava di un documento firmato da numerosi intellettuali e personalità del mondo della cultura, cui essi avevano aderito, benché non iscritti al partito di Rifondazione Comunista.
Al riguardo, rivendicavano l'assoluta legittimità del comportamento loro contestato, nient'altro che pacata e democratica espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21 della Costituzione; nonché ancora il diritto di partecipare, con metodo democratico ed in forma misurata e corretta, ad un dibattito politico di grande rilevanza per tutti i cittadini, quale è quello che si realizza in occasione delle elezioni del Parlamento Nazionale, esprimendo una opzione in favore di una formazione garantita dall'art. 49 della Costituzione. Rilevavano, inoltre, che l'art. 98 della Costituzione prevede, per il legislatore ordinario, la possibilità di limitare per i magistrati il diritto di iscrizione ai partiti politici, osservando al riguardo che, a parte il non trascurabile rilievo che tale previsione non è stata finora attuata, deve essere considerato che una siffatta limitazione non potrebbe comunque escludere il diritto del cittadino-magistrato di partecipare al dibattito politico, legittimamente esprimendo gli orientamenti ideali che tale partecipazione comporta. Sottolineavano, infine, che la espressione di una opinione politica, formulata in termini misurati e corretti, non è assolutamente, né può apparire, in contrasto con il dovere di imparzialità, al quale rivendicavano di essersi sempre attenuti nell'esercizio delle funzioni, ovvero con le previsioni del codice etico, che sarebbero state richiamate in modo non pertinente nel capo di incolpazione.
2. In data 29 gennaio 2004 il Procuratore Generale formulava richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nei confronti dei predetti incolpati, condividendo nella sostanza le argomentazioni dagli stessi addotte in sede di interrogatorio.
Il titolare dell'azione esprimeva, infatti, il convincimento che, con la pubblica sottoscrizione del documento in questione, i quattro magistrati incolpati avevano di fatto svolto attività politica, identificandosi nelle posizioni espresse dalla formazione partitica autrice del documento; ma, al contempo, escludeva in modo netto che tale comportamento, nell'ambito dell'azione programmatica e propagandistica esercitata da quel partito "per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale" aveva contrastato, allo stato del diritto positivo, con la condizione del magistrato.
Al riguardo, sottolineava come, non avendo il legislatore ordinario introdotto alcun divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, deve ritenersi legittima la iscrizione di costoro ad un partito, non potendosi certamente concepire un divieto che, in quanto oggetto di riserva di legge, deve essere introdotto soltanto dal legislatore, né potendo l'esercizio di una facoltà legittima essere, al tempo stesso, fonte di responsabilità, specificamente disciplinare.
Il Procuratore Generale concludeva, quindi, nel senso che, se è legittima l'iscrizione ad un partito, deve anche ritenersi legittima la partecipazione dell'iscritto all'azione politica, programmatica e propagandistica, svolta da quel partito, sia pure nelle forme compatibili con la status di iscritto. Nel caso in esame i quattro incolpati, anche se non iscritti al partito di Rifondazione comunista, avevano, tuttavia, sottoscritto l'appello al voto redatto da tale partito, nell'esercizio di un attività politica, consentita proprio dalla possibilità, tutt'ora prevista dall'ordinamento, di iscriversi ad un partito.
3. Il Presidente della Sezione disciplinare del C.S.M. emetteva, il 20 febbraio 2004, decreto con cui fissava per la deliberazione l'udienza in camera di consiglio per la data odierna.

Motivi della decisione

4. La richiesta del rappresentante della Procura Generale va accolta.
Premesso che il fatto storico oggetto di contestazione è stato ammesso dai quattro magistrati incolpati, va condiviso l'assunto del Procuratore Generale, secondo cui la questione da esaminare è se la sottoscrizione, da parte degli stessi, di un documento del partito politico Rifondazione Comunista denominato Appello al voto, in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche del maggio del 2001, sia suscettibile di integrare la lesione ai valori tutelati dall'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511; ovvero, se il particolare status del magistrato, destinatario di particolari doveri e, fra questi, primariamente quelli dell'imparzialità e dell'indipendenza, è compatibile, sotto il profilo deontologico, con la pubblica adesione ad un manifesto di propaganda elettorale di un partito politico, impegnato in una competizione elettorale.
Ritiene la Sezione Disciplinare che i dottori X. Y., A. B., K. Z., e P. Q, vadano assolti dall'incolpazione loro ascritta, poiché la pubblica adesione degli stessi al manifesto di propaganda elettorale in questione ha costituito esplicazione del diritto di libera manifestazione del pensiero, tutelato dall'art. 21 della Costituzione, atteso che - tenuto conto del contesto temporale, nonché del contenuto e delle modalità espressive del documento in esame - non sono stati superati, nella fattispecie, quei limiti che la giurisprudenza (costituzionale, disciplinare e di legittimità) ha, con riferimento ai magistrati, individuato a tutela della funzione giurisdizionale.
5. Va rappresentato, al riguardo, che questo giudice disciplinare è sovente chiamato a confrontarsi con tematiche di tale natura, afferenti l'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero; un diritto, costituzionalmente garantito, che connota e permea di se il nostro assetto ordinamentale.
Anche con specifico riferimento ad eventuali profili di carattere deontologico di pubbliche prese di posizione, come quelle oggetto di valutazione in questa sede, non può prescindersi - a fronte della astratta previsione incriminatrice di cui all'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 - dai principi affermati dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza del 5 giugno 1981 n. 100, con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui consente la sottoposizione a sanzione disciplinare del magistrato che tenga in ufficio o fuori una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, sollevate in relazione agli articoli 21, comma 1, 25, comma 2, 101, comma 2, e 108, comma 1, della Costituzione.
Il giudice remittente aveva infatti rilevato come la generica descrizione della condotta sanzionabile, ancorata a concetti astratti quali fiducia e considerazione (di cui ogni magistrato deve godere) e prestigio (dell'Ordine Giudiziario), potesse ritenersi in contrasto con i principi affermati nelle
citate disposizioni costituzionali e, segnatamente, con il diritto fondamentale di libertà di manifestazione del pensiero, per il possibile uso distorto dello strumento disciplinare in relazione ad opinioni espresse da un magistrato.
La Corte, nel rigettare le sollevate eccezioni, ha delineato i limiti entro i quali l'azione disciplinare nei confronti di un magistrato, in relazione a manifestazioni di pensiero, è compatibile con l'attuale assetto costituzionale e non corre il rischio di trasformarsi, per converso, in uno strumento di repressione e di conformazione delle coscienze, del tutto inaccettabile in un sistema, come il nostro, ispirato a principi di libertà e di partecipazione democratica.
"Deve riconoscersi - hanno osservato i giudici della Consulta, espressamente ribadendo che non sono possibili dubbi in proposito - che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, ma deve del pari ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica da essi rivestita non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale. Per quanto concerne la libertà di manifestazione del pensiero non è dubbio che essa rientri fra quelle fondamentali protette dalla nostra Costituzione ma è del pari certo che essa, per la generalità dei cittadini non è senza limiti, purché questi siano posti dalla legge e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali, espressamente enunciati o desumibili dalla Carta Costituzionale (cfr. sentenza n. 9 del 1965)".
"I magistrati, per dettato costituzionale (art. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.) debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento, al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità nell'adempimento del loro compito. I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione; assicurano al contempo, quella dignità dell'intero ordine giudiziario, che la norma denunciata qualifica prestigio e che si concreta nella fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e nella credibilità di essa".
Individuata, dunque, la copertura costituzionale della previgente disposizione incriminatrice, attraverso un'attualizzazione dei concetti di prestigio e fiducia, la Corte ha, quindi, dedotto che "nel bilanciamento di tali interessi con il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero sta … il giusto equilibrio, al fine di contemperare esigenze egualmente garantite dall'ordinamento costituzionale"; e, pertanto, "gli anzidetti rilievi consentono di affermare la piena compatibilità tra libera manifestazione del pensiero e tutela della dignità del singolo magistrato e dell'intero ordine giudiziario; l'equilibrato bilanciamento degli interessi tutelati non comprime il diritto alla libertà di manifestare le proprie opinioni ma ne vieta soltanto l'esercizio anomalo e, cioè, l'abuso, che viene ad esistenza ove risultino lesi gli altri valori sopra menzionati".
I giudici costituzionali non sono andati oltre ed hanno rimesso all'organo chiamato a valutare i singoli comportamenti e, cioè, alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, il potere di "stabilire se essi possono o meno essere riprovati dalla coscienza sociale e se siano o meno conformi alla valutazione che comunque possano fare di essi gli stessi consociati in relazione alla natura e rilevanza degli interessi tutelati ed in funzione del buon andamento dell'attività giudiziaria"; per concludere nel senso che "il controllo di legittimità, affidato al massimo organo della giurisdizione ordinaria, costituisce poi garanzia ulteriore dell'esatta osservanza dei principi costituzionali applicabili".
6. E' compito, dunque, di questa Sezione Disciplinare, in relazione alle singole fattispecie sottoposte alla sua valutazione, operare il descritto bilanciamento, per stabilire se la specifica manifestazione di pensiero del magistrato, oggetto d'incolpazione, ha rappresentato una corretta esplicazione della libertà fondamentale di manifestazione di pensiero, ovvero se essa ne ha costituito un abuso, in quanto idonea - per il contenuto, per i modi e per i tempi - a compromettere la fiducia nell'imparzialità ed indipendenza del singolo magistrato e, di riflesso, il prestigio dell'intero ordine di appartenenza.
In quest'opera di bilanciamento dei descritti principi, la Sezione Disciplinare - pur mantenendo un'assoluta autonomia di valutazione, che le deriva della formulazione elastica della disposizione incriminatrice, che inevitabilmente rimanda a non sempre uniformi opzioni di natura culturale, peraltro variabili e contingenti in relazione ai tempi - valuterà senz'altro il rilievo degli orientamenti emersi all'interno dell'Ordine Giudiziario, quali, innanzi tutto, i suoi precedenti in materia, ma anche gli arresti dei giudici di legittimità e le elaborazioni che si sono manifestate sia in sede consiliare che associativa; ed, in particolare, le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 (relativi ai rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa, alla adesione ad associazioni, ed alla indipendenza del magistrato) del c.d. codice etico, adottato dal Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, ai sensi dell'art. 58 bis del d.Lgs. n. 29 del 1993; ma anche, a contrario, il contenuto della risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 22 marzo 1990, in materia di iscrizione e/o appartenenza dei magistrati alla massoneria e/o ad associazioni riservate, che non esclude, dunque, per i magistrati la possibilità di iscrizione a partiti politici ed altre associazioni non riservate. Pur nella consapevolezza, per la ragioni anzidette, che non si tratta di enunciati normativi ai quali la Sezione Disciplinare è, comunque, tenuta ad adeguarsi (così Cass. SS.UU. Civili, 4 febbraio 1999).
Al riguardo, va, evidenziato che, quando rilevano - come nella fattispecie in esame - situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente tutelate, lo spazio che può essere riconosciuto ad interventi di carattere amministrativo è assai limitato; e che, d'altra parte, come già questa Sezione ha avuto modo di affermare (sentenza 10 giugno 1001 in proc. n. 35 e sentenza n. 76 dell'11 luglio 2003), "le circolari e risoluzioni del CSM non possono essere di per sé produttive di limitazioni di diritti costituzionali, quali la libertà di manifestazione del pensiero"; mentre, "la legittimità dei suddetti atti amministrativi può, dunque, essere ritenuta nei soli limiti in cui sono ricognitivi di principi che già costituiscono diritto vivente, perché affermati nella giurisprudenza costituzionale, della corte di cassazione o della sezione disciplinare, non potendo mai costituire fonte autonoma di precetti limitativi di libertà costituzionalmente garantite".
Con specifico riferimento alle prescrizioni del c.d. codice etico va, poi, affermata la sua problematica rilevanza ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare, "sia per l'ontologica diversità di funzione e di natura del precetto etico-professionale, rispetto al precetto legislativo, sia perché, anche quando il piano etico e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza fra i due tipi di norme" (citata sentenza 11 luglio 2003).
Su tali premesse e, pertanto, entro i limiti indicati, con riferimento alle descritte indicazioni emergenti dal c.d. codice etico va, nello specifico, evidenziato come alcune delle indicate singole prescrizioni e, precisamente, quelle di cui agli articoli 6 e 7 (il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio; evita la costituzione di canali informativi o privilegiati; si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali ed agli altri mezzi di comunicazione di massa; non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati) descrivono negativamente ed in modo alquanto puntuale determinati comportamenti, dai quali si ricava a contrario - sul presupposto della insussistenza di ogni pregiudizio da un punto di vista deontologico - la liceità di condotte diverse rispetto a quelle puntualmente descritte e, quindi, implicitamente ammesse: così, ad esempio, è doveroso dedurre, dai richiamati precetti, che il magistrato può rilasciare dichiarazioni equilibrate e misurate e che, quindi, al magistrato, in quanto tale, non è imposto un riserbo assoluto; ovvero, ancora a titolo esemplificativo, che il magistrato può aderire ad associazioni che non richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che assicurano la piena partecipazione degli associati.
Le prescrizioni dell'art. 8 del codice etico sono, invece, caratterizzate da formule ampie, incentrate sul bene da tutelare (l'indipendenza del magistrato), piuttosto che su ben individuate condotte: è così prescritto che il magistrato garantisce e difende l'indipendente esercizio della propria funzione e mantiene una immagine di imparzialità ed indipendenza (comma 1); evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni e comunque appannarne l'immagine (comma 2); non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza (comma 3).
7. La condotta ascritta agli odierni quattro incolpati va, dunque, valutata anche alla stregua delle menzionate prescrizioni, al fine di verificare se la contestata loro pubblica adesione al documento propagandistico predisposto da un partito politico, in occasione della campagna elettorale della primavera del 2001, ha compromesso la loro immagine di imparzialità ed indipendenza; ovvero ha comportato un loro coinvolgimento in un centro di potere partitico, che può aver condizionato l'esercizio delle loro funzioni o, comunque, appannato la loro immagine; ovvero, ha costituito ostacolo al pieno e corretto svolgimento delle funzioni esercitate; ovvero ancora ha condizionato l'indipendenza degli stessi.
Una tale valutazione non può, però, essere effettuata in astratto, alla stregua del ragionamento sillogistico prospettato dal Procuratore Generale, secondo cui "se è legittima l'iscrizione ad un partito da parte di un magistrato, deve anche ritenersi legittima la partecipazione dell'iscritto all'azione politica, programmatica e propagandistica, svolta da quel partito; ragionamento, tuttavia, opportunamente integrato dallo stesso Procuratore Generale, con la precisazione che l'attività partecipativa deve, comunque, essere esercitata nelle forme compatibili con la status di magistrato dell'iscritto".
Deve, dunque, essere verificata, di volta in volta ed in concreto, la compatibilità - con lo status di magistrato - delle forme di partecipazione dello stesso all'attività di un partito politico; e, cioè, deve tenersi conto delle condizioni ambientali e temporali, nonché del grado di esposizione mediatica del singolo magistrato, della funzione al momento esercitate, del contenuto e delle modalità del singolo momento partecipativo.
Ne consegue che può, senz'altro, ritenersi che la pubblica adesione ad un documento programmatico di un partito rappresentato in parlamento, non compromette i valori tutelati e non rappresenta un attentato all'immagine imparziale del singolo magistrato, quando, come nel caso in esame - a prescindere dalla non irrilevante circostanza che i quattro magistrati incolpati hanno affermato di non essere iscritti al partito politico in questione - l'indicazione del ruolo rivestito è stata fatta senza specificazione della funzione in concreto esercitata e, cioè, in modo del tutto generico (magistrato), coerentemente alla qualificazione di centinaia di altri sottoscrittori (scrittore, regista, avvocato, professore, etc.); quando, come nel caso in esame, si tratta di un documento nel quale l'espressione di un'opinione politica è formulata in termini misurati e corretti; ed ancora quando, come nel caso in esame, il rilievo nazionale della competizione elettorale e lo spessore non localistico e generale delle argomentazioni prospettate sono del tutto inidonee ad interferire con l'immagine di terzietà che ogni singolo magistrato deve tutelare, con specifico riferimento alle funzioni in concreto esercitate.
Ritiene, dunque, la Sezione Disciplinare l'insussistenza del rilievo disciplinare del comportamento descritto nel capo di incolpazione, esclusa ogni valutazione in merito alla sussistenza o meno di ragioni di opportunità che avrebbero dovuto comunque sconsigliare la condotta contestata.



P.Q.M.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto l'art. 33 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511,

dichiara

non farsi luogo al rinvio a dibattimento nei confronti dei dottori X. Y., A. B., K. Z., e P. Q., perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.
Roma, 2 aprile 2004

L'ESTENSORE
(Giuseppe Fici)



IL PRESIDENTE
(Emilio Nicola Buccico)



 
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Re: Anthares119 (Voto: 1)
di KrisPaleta il Lunedì, 27 ottobre @ 15:43:26 CET
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