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Operosità del magistrato
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 66/2002 R.G. - Sentenza del 9.5.2003/26.1.2004 n. 43/2003 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Salme'.

Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: ritardo nel deposito di sentenze penali. Illecito disciplinare. Sussiste.

Commette illecito disciplinare il magistrato che, in assenza di cause di giustificazione, nel corso di due anni depositi in ritardo 546 sentenze penali, di cui 300 con ritardi superiori ai 90 giorni e le rimanenti con ritardi inferiori ai 90 giorni.



Nuova pagina 1


i n c o l p a t o

della violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per aver violato il dovere di diligenza e laboriosità rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere e così compromettendo il prestigio delle funzioni giudiziarie esercitate.
In particolare, il dott. ******, giudice del Tribunale di +++++, negli anni 1999 e 2000, ha depositato con ritardo le sentenze di cui allegato elenco; ritardo, per circa 300 di esse superiore ai 90 giorni, che non risulta giustificato dalla materia processuale o dalla complessità dell'oggetto essendo le motivazioni, in genere, assai succinte, spesso redatte su moduli prestampati.


Svolgimento del procedimento

Con nota del 28 novembre 2000 il presidente della corte d'appello di +++++ riferiva al ministro della giustizia e al procuratore generale presso la corte di cassazione che il procuratore generale presso la corte d'appello aveva segnalato che il dott. ******, prima quale pretore e poi come giudice del tribunale della stessa città, aveva depositato con ritardo un rilevante numero di sentenze penali. All'esito degli accertamenti effettuati era emerso che, non ostante i richiami all'osservanza dei termini di deposito, nell'anno 1999 e nel primo semestre del 2000, si erano verificati numerosi ritardi, non giustificati dalla materia o dalla complessità del processo, trattandosi generalmente di motivazioni assai succinte e spesso redatte utilizzando moduli prestampati. Inoltre il dott. ****** era ricorso di frequente e senza giustificazione alla fissazione di termini assai lunghi per il deposito e non aveva ancora depositato due sentenze, una delle quali emessa il 31 gennaio 2000.
In data 21 settembre 2001 il procuratore generale presso la corte di cassazione ha promosso l'azione disciplinare contestando al dott. ****** di avere depositato con ritardo, nel 1999 e nel 2000, le sentenze penali di cui a un lungo elenco, trecento delle quali oltre i novanta giorni.
Il dott. ****** non è comparso davanti al procuratore generale per rendere l'interrogatorio, ma ha fatto pervenire memorie difensive con le quali, dopo avere ricordato che i fatti contestati avevano formato oggetto anche di procedimento ex art. 2 del r.d. lg.vo n. 511 del 1946, per il quale era stata disposta l'archiviazione, ha dedotto che: a) dal settembre 2000 non si erano più verificati ritardi; b) che i ritardi del 1999 erano giustificati dalla situazione di grave carenze dell'organico del personale di cancelleria dell'ufficio (oggetto anche di interrogazioni parlamentari) e dalla circostanza che egli aveva continuato a svolgere funzioni di giudice dibattimentale pur essendo stato trasferito dal 2 giugno 1999 anche all'ufficio del g.i.p.; c) comunque per 19 sentenze indicate nell'elenco allegato alla contestazione non c'erano ritardi e per altre 101 sentenze il ritardo era inferiore a novanta giorni; d) i ritardi del 2000 erano di poca entità (una sola sentenza oltre i 90 giorni), riguardavano fascicoli della ex pretura ed erano giustificati anche dall'impegno nella presidenza di un collegio penale che aveva trattato un gravoso processo di criminalità organizzata con oltre 60 imputati; e) i ritardi erano anche conseguenza della sua scelta organizzativa di trattare tutti i processi non appena fossero maturi per la decisione.
All'esito dell'istruzione il procuratore generale ha chiesto la fissazione della discussione orale.


Motivi della decisione

1. Il dott. ****** non contesta che le sentenze penali di cui all'elenco allegato al capo d'incolpazione siano state depositate con ritardo, salvo che per 19 sentenze del 1999 (indicate ai numeri da 153 a 165, da 180 a 182, 185, 186 e 195) che dagli stessi dati indicati nell'elenco risulta che siano state depositate prima della scadenza fissata dal giudice. Per quanto riguarda 101 sentenze del 1999, depositate con ritardi inferiori ai novanta giorni, il capo d'incolpazione dà atto di tale circostanza, segnalata dal dott. ******, perché contesta il superamento dei novanta giorni di ritardo solo per trecento sentenze rispetto alle 546 sentenze che, complessivamente sono state depositate in ritardo negli anni 1999 e 2000 (415 nel 1999 e 131 nel 2000).
L'incolpato sostiene, tuttavia, che tali ritardi non avrebbero rilievo disciplinare perché: a) riguardano un arco temporale limitato, in quanto dopo il settembre 2000 non si sarebbe verificato alcun ritardo e per tale ragione è stato archiviato il procedimento ex art. 2 della legge sulle guarentigie, con ciò riconoscendosi che dal comportamento contestato non sarebbe derivata alcuna lesione del prestigio dell'ordine giudiziario; b) i ritardi sarebbero giustificati dalla gravosità del lavoro espletato e dalla grave situazione ambientale, caratterizzata da notevoli carenze degli organici della cancelleria; c) ulteriore giustificazione deriverebbe dall'avere cumulato dal 2 giugno 1999 funzioni di g.i.p. e funzioni di giudice del dibattimento e dall'avere presieduto dal gennaio al giugno 2000 un dibattimento per un maxiprocesso con oltre sessanta imputati, curando personalmente anche la redazione della sentenza.
2. Deve innanzi tutto osservarsi che, anche escludendo le diciannove sentenze depositate tempestivamente, e pur tenendo conto che il superamento del termine di novanta giorni riguarda un numero di circa trecento sentenze su 546 complessive, i ritardi sono oggettivamente significativi e rilevanti dal punto di vista deontologico. Innanzi tutto, si deve precisare che il termine di tolleranza dei novanta giorni (per il deposito delle sentenze penali) è il risultato di un'elaborazione giurisprudenziale che tuttavia non ha mai escluso che un ritardo contenuto entro i novanta giorni possa continuare ad avere rilievo disciplinare se, inquadrandolo in una situazione più ampia, possa essere qualificato come sintomo di difetto di diligenza o di laboriosità. Nella specie, a fronte di un quadro complessivo caratterizzato da un rilevantissimo numero di provvedimenti depositati oltre i novanta giorni (circa trecento), anche quelli (oltre duecento) depositati con un ritardo più contenuto conservano, almeno dal punto di vista oggettivo, tutto il loro valore sintomatico di violazioni dei doveri di diligenza e laboriosità.
3. Il disvalore deontologico dei ritardi contestati non viene meno per il fatto che il Csm nella seduta del 21 novembre 2001 ha disposto l'archiviazione del procedimento ex art. 2 legge guarentigie, riguardante anche lo stesso comportamento e gli stessi ritardi contestati in questa sede. A parte che, in generale, il giudizio espresso in un procedimento amministrativo non potrebbe mai pregiudicare un giudizio reso in sede giurisdizionale, deve tenersi presente la diversità di oggetto del procedimento ex art. 2 l.g. e del procedimento disciplinare. Funzione del procedimento amministrativo è rimuovere una situazione obbiettiva, e quindi anche incolpevole, di pregiudizio della credibilità della giurisdizione esistente al momento in cui deve provvedersi (attualità del pregiudizio al prestigio dell'ordine giudiziario), funzione del procedimento disciplinare è accertare se, con riferimento alla fattispecie contestata, vi sia stata colpevole violazione di doveri deontologici. La funzione del procedimento ex art. 2 l.g. è ripristinatoria del prestigio e/o della credibilità dell'ordine giudiziario, e quindi non sussistono i presupposti per provvedere se, non ostante che in passato si sia verificato un pregiudizio, la situazione sia stata superata al momento in cui si deve provvedere. Invece la funzione del procedimento disciplinare è sanzionatoria e quindi è necessario, ma anche sufficiente, che si accerti l'esistenza di un comportamento colpevole al tempo indicato nel capo d'incolpazione, potendo il comportamento successivo solo influire nella determinazione della sanzione.
Alla luce di questi rilievi, la circostanza che nel novembre del 2001 il Csm abbia accertato che in quel momento era superata la situazione di pregiudizio del prestigio dell'ordine giudiziario non influisce sul presente giudizio diretto ad accertare se la lesione del prestigio si sia realizzata al momento in cui, negli anni 1999 e 2000, si verificarono i ritardi. La circostanza, quindi, che dal settembre 2000 il dott. ****** non abbia più depositato provvedimenti in ritardo sarà certamente tenuta in considerazione nella determinazione della sanzione, ma non ha alcuna efficacia scriminante rispetto ai comportamenti tenuti nel periodo anteriore.
4. Anche la situazione ambientale, caratterizzata da carenze della struttura di cancelleria, non può assumere efficacia scriminante, essendo sufficiente rilevare che nella stessa situazione altri magistrati dello stesso ufficio, di laboriosità analoga a quella del dott. ******, non risulta che siano incorsi in ritardi così rilevanti.
Né i ritardi sono giustificati da un eccezionale impegno lavorativo, perché, come risulta dalle statistiche del lavoro svolto dai magistrati nel 1999 la produttività del dott. ****** è inferiore a quella della dott.ssa °°°°, quasi pari a quella della dott.ssa Tosi (1034 sentenze rispetto a 1045) e di poco superiore a quella della dott.ssa """" (1045 sentenze rispetto a 976). Nel 2000, fino al novembre, e quindi per un periodo successivo a quello in cui si verificarono i ritardi la produttività del dott. ****** è superiore, anche se non in misura molto significativa a quella degli altri magistrati addetti al servizio penale. Resta poi la circostanza pacifica che i ritardi riguardano processi di scarsa difficoltà, tanto che gran parte delle motivazioni risulta redatta su moduli prestampati.
Deve anche tenersi presente il periodo (dal 2 giugno al 24 settembre 1999) durante il quale il dott. ****** oltre a funzioni di giudice del dibattimento ha svolto anche funzioni di gip. E' evidente che si tratta di un periodo di tempo limitato, comprensivo anche del periodo feriale, che non può avere importanza decisiva ai fini di escludere il valore sintomatico dei ritardi. Altrettanto si può dire per la presidenza del dibattimento del maxiprocesso che si è svolto dal gennaio al giugno 2000.
Peraltro, la contestazione disciplinare riguarda non solo la violazione del dovere di laboriosità, che, in effetti, alla luce degli accertamenti compiuti, non appare particolarmente evidente, ma anche la violazione del dovere di diligenza, sotto il profilo del tempestivo deposito dei documenti. Rispetto a tale contestazione nessuna delle circostanza fin qui esaminate potrebbe giustificare violazioni così ripetute e oggettivamente gravi.
In conclusione non può che condividersi il giudizio espresso dal presidente della seconda sezione penale del tribunale, alla quale era addetto il dott. ******, nella nota del 23 novembre 2000 al presidente del tribunale. Soppesando gli elementi favorevoli (estrema disponibilità, elevato numero di sentenze monocratiche emesse, presidenza del maxiprocesso e stesura della relativa sentenza) e quelli sfavorevoli (diffuso ritardo nel deposito, mancanza di giustificazione dei ritardi nella stesura di motivazioni generalmente assai succinte e su moduli prestampati, frequente e ingiustificato riscorso alla fissazione di termini lunghi per il deposito; omesso deposito a novembre di due sentenze emesse il 31 gennaio) il giudizio formulato era nel senso che il quadro doveva considerarsi di "professionalità e personalità mediocre".
5. Da ultimo, deve anche valutarsi la tesi del dott. ****** secondo la quale i ritardi sarebbero derivati dal fatto che egli fissava i dibattimenti non appena i processi pervenivano, senza scaglionarli nel tempo, per rendere sopportabile l'onere della stesura delle motivazioni. Tale circostanza non risulta provata, ma anche se lo fosse dimostrerebbe solo un'incapacità di gestione del proprio ruolo, non certo meno pregiudizievole per gli interessi degli utenti di una fissazione del dibattimento a date più lontane. Infatti, dal punto di vista della soddisfazione delle esigenze di giustizia la mera pronuncia del dispositivo ha poco rilievo se la motivazione viene depositata con ritardo, perché in tal modo le parti (imputato o parte offesa) non possono utilizzare gli strumenti di tutela che nel deposito della motivazione hanno l'imprescindibile presupposto.
Il lungo periodo al quale i ritardi si riferiscono, l'entità dei ritardi stessi, anche in proporzione al numero delle sentenze depositate (le sentenze depositate in ritardo sono circa un terzo di quelle depositate ogni anno), la mancanza di cause di giustificazione dimostrano la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato.
Tenendo presente la buona laboriosità e il successivo ravvedimento, si stima equa la sanzione minima dell'ammonimento.


P.Q.M.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto l'art. 35 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511,

dichiara

il dott. ****** responsabile della incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione disciplinare dell'ammonimento.
Roma, 9 maggio 2003


L'ESTENSORE
(Giuseppe Salmè)



IL PRESIDENTE
(Emilio Nicola Buccico)


 
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Re: Anthares119 (Voto: 1)
di KrisPaleta il Lunedì, 27 ottobre @ 15:44:31 CET
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