Login o RegistrazioneHomeArchivioRicercaLogin  
Nel sito

Home


Chi Siamo
Lo Statuto Qui c'è lo statuto del Movimento per la giustizia
La nascita Perché è nato e come è nato il Movimento
Un reperto storico Il primo documento....verde
Articolo 3
Chi siamo Cos'è Articolo 3
Documenti Qui si possono trovare i documenti di articolo 3

Attività del Movimento
Attività nell'ANM Quello che facciamo e altro ancora
News dal CSM Le notizie dal Consiglio Superiore della Magistratura
Documenti I documenti ufficiali del Movimento per la Giustizia
Notiziari e riviste I nostri notiziari e le riviste in formato elettronico
Ord. Giudiziario Sezione dedicata alla questioni riguardanti l'ordinamento giudiziario

La comunità
Contattaci Vuoi contarci? Da qui puoi spedire una email
Profilo Utente Per accedere alle tue pagine personali come utente registrato
La mailing list La Mailing list del Movimento. Tutte le informazioni necessarie

Consiglio Superiore
Sez. disciplinare Le più importanti decisioni della sezione diciplinare del CSM
Documenti I documementi dal Consiglio Superiore
Non ci posso.... Non ci posso credere! Una rubrica che parla chiaro

Rubriche
Giustizia all'estero Questa è una sezione dedicata alle questioni riguardanti la giustizia negli altri Stati
Giustizia in Italia Documenti sulla "questione giustizia" in Italia
Diritto civile Sezione dedicata a studi e riflessioni sul diritto civile
Diritto penale Sezione dedicata a studi e riflessioni sul diritto penale
I Documenti Qui si possono trovare doccumenti vari, non classificati in latre sezioni
Le opinioni Qui sono ospitate le opinioni dei nostri iscritti e non solo
Le News Cliccando qui si accede alle ultime notizie pubblicate
Società Civile Un'area riservata alla società civile, opinioni e commenti
UE e Internaz. Comunità europea e diritto internazionale
Mag. onoraria Questa è la sezione dedicata alla magistratura onoraria
Medel La sezione dedicata a Medel (Magistrati Europei per la Democrazia e le Libertà)
Il caso Uno sguardo alle questioni di attualità
Ass. e cittadini UNo spazio dedicato alle associazioni ed ai cittadini
Summum jus... "Summum jus, summa iniuria", parliamone
Il punto su... Approfondimenti su questioni di particolare interesse

Contenuti sito
Cronologia Articoli Da qui si possono raggiungere tutti i documenti pubblicati ordinati cronologicamente
Downloads Sezione downloads dalla quale si possono scaricare documenti ed altre utilità
Invia un articolo Per inviare articoli da pubblicare
Links Centinaia di colegamenti a siti di interesse, ordinati per categorie
Cerca nel sito Un motore di ricerca interno per ritrovare singoli documenti
Segnala il sito Per farci conoscere, segnala da qui questo sito
Statistiche Le statistiche in tempo reale dei visitatori e dei documenti letti o scaricati
Tutti gli argomenti Da qui si può accedere ad una pagina con collegamenti a tutte le sezioni del sito

Sportello Giovani

Questo è lo spazio dedicato ai giovani
da qui si  accede all'area loro riservata
Clic sull'immagine per accedere

Linea diretta CSM


Informazioni
Contatta via e.mail la segreteria dei consiglieri del Movimento.
Clicca sui nomi:
Ciro RIVIEZZO
Mario FRESA
Dino PETRALIA

Chi c'é on line
In questo momento ci sono, 11 Visitatori(e) e 0 Utenti(e) nel sito.

Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui
Feed RSS
New Page 4

Vuoi ricevere le ultime notizie pubblicate da In Movimento direttamente sul tuo computer ? Utilizza il nuovo sistema RSS attivato anche da questo sito! Per ulteriori informazioni clicca qui

Meteo

Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città
Rassegna stampa
RASSEGNA STAMPA Da questa pagina puoi effettuare


tutte . una

ricerca tramite www.presstoday.com

IN MOVIMENTO !: Disciplinare CSM

Cerca in questo argomento:   
[ Vai in Home | Seleziona un nuovo argomento ]

Disciplinare. Ritardo nella redazione di provvedimenti
Disciplinare CSM

Proc. n. 45/2008 R.G. – Sentenza del 16.6.2008 n. 70/2008 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Berruti.
Doveri del magistrato – Laboriosità e diligenza – Ritardo nella redazione di provvedimenti - Reiterato, grave ed inescusabile – Gravità del pregiudizio per l’amministrazione della giustizia derivante dall’eccezionalità del ritardo – Illecito disciplinare – Sussistenza - Adeguatezza della sanzione – Rimozione dall’ordine giudiziario.

Costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che, violando reiteratamente il dovere di laboriosità e diligenza, depositi con gravissimo ed inescusabile ritardo (compreso tra i sette e gli otto anni dall’emissione) le motivazioni di sentenze a carico di imputati per reati di criminalità organizzata, ad onta di precedenti due condanne disciplinari intervenute in precedenza per la medesima contestazione, determinando un disservizio ed una compromissione del prestigio dell’ Ordine Giudiziario tale da rendere incompatibile la permanenza del magistrato al suo interno.

Doveri di correttezza del magistrato
Disciplinare CSM

Doveri del magistrato – Ritardo nel deposito di provvedimenti – Concentrazione del conferimento di incarichi peritali a medesimi professionisti – Dilazione nella definizione di giudizi civili – Abnorme sostituzione di altro collega nella trattazione di un giudizio civile – Illeciti disciplinare – Sussistenza.

A fronte di una reiterazione di condotte disciplinarmente censurabili, quali il plurimo, costante e grave ritardo nel deposito di provvedimenti civili, il conferimento ad un numero ristretto di professionisti di incarichi peritali per importi complessivi di elevata entità, l’immotivata dilazione nella trattazione del contenzioso, la sostituzione di altro collega nella trattazione di un giudizio in violazione delle regole tabellari, l’interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, unica sanzione disciplinare adeguata per la gravità delle condotte risulta essere quella della rimozione dall’ordine giudiziario.

Sentenza De Magistris
Disciplinare CSM

Sentenza disciplinare "De Magistris" 


Disciplinare CSM. Doveri di correttezza del magistrato
Disciplinare CSM
Proc. n. 66/2006 R.G. – Sentenza del 16.11.2007 n. 97/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa.

Doveri del magistrato – Correttezza - Svolgimento di attività sportiva di particolare impegno fisico durante e subito dopo il periodo di aspettativa per motivi di salute – Illecito disciplinare - Sussistenza.

Costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che, fruendo di un prolungato periodo di aspettativa per motivi di salute per patologie dedotte come incompatibili con l’attività giurisdizionale, partecipi nel contempo prima all’addestramento e poi ad una regata transoceanica, attività incompatibile con le finalità anche riabilitative dei periodi di aspettativa chiesti ed ottenuti, violando così i doveri di correttezza verso l’organo di autogoverno ed i colleghi del proprio ufficio, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere e determinando una compromissione del prestigio dell’ Ordine Giudiziario.
Disciplinare CSM .Delega al consulente tecnico di funzioni giurisdizionali
Disciplinare CSMProc. n. 47/2006 R.G. – Sentenza del 28.9..2007, n. 86/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino - estensore Fresa.
Doveri del magistrato – Correttezza – Delega al consulente tecnico di funzioni giurisdizionali – Atto abnorme - Illecito disciplinare - Sussistenza.

Costituisce condotta sanzionabile in sede disciplinare quella del pubblico ministero che, formulando quesiti di portata così ampia da esorbitare dalle attribuzioni specificamente tecniche demandate al consulente tecnico dalle norme di rito, deleghi sostanzialmente a quest’ultimo compiti o valutazioni di carattere eminentemente giuridico riservate al magistrato, ponendo così in essere un atto abnorme idoneo a ledere il prestigio dell’ordine giudiziario, connaturato (anche) al principio di esclusività dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei soggetti allo scopo preposti.
Disciplinare CSM. Sentenza
Disciplinare CSMProc. n. 73/2007 R.G. – Sentenza del 6.7.2007 - Presidente Mancino – Estensore Saponara.

Non è mai stato nostro costume commentare i provvedimenti della sezione disciplinare che riportiamo, ma questa volta non possiamo esimerci dall'esprimere la più viva preoccupazione per l'affermazione di un principio in materia probatoria che ci appare confliggere con gli ordinari e rigorosi canoni che rifuggono dagli schemi della " presunzione di conoscenza", ed in una fattispecie che sembra per di più concretare una responsabilità disciplinare del magistrato derivante dallo stato di (dis)organizzazione dell'ufficio giudiziario in cui lavora.

Doveri del magistrato – Diligenza e collaborazione nei confronti di un collega – Richiesta di informazioni al p.m. da parte della p.g. della Cassazione per determinare l’ufficio competente ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p. – Inottemperanza da parte del p.m. - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Costituisce illecito disciplinare che concreta la violazione del dovere di collaborazione nei confronti di un collega la condotta del magistrato che, più volte richiesto dalla Procura Generale presso la Cassazione di fornire documenti utili per la determinazione della competenza ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p., ometteva per quattro mesi di rispondere alle sollecitazioni inoltrate in tal senso al suo ufficio di Procura, dovendosi ritenere il magistrato a conoscenza di tali richieste – pur in assenza di un riscontro in equivoco di personale ricezione delle medesime – in ragione della struttura organizzativa (sia con riferimento al personale addetto che ai mezzi disponibili) dell’ufficio di appartenenza.
Disciplinare CSM. Condotta fuori dell’esercizio delle funzioni
Disciplinare CSM
Proc. n. 87/2005 R.G. – Sentenza del 29.1.2007 – Presidente Mancino – Estensore Pepino.
Doveri del magistrato – Condotta posta in essere fuori dell’esercizio delle funzioni – Richiesta di intervento dei Carabinieri per doglianza relativa ad accadimento non riconducibile all’esercizio di attività giudiziaria – Reclamo per il servizio in un ristorante di pesce non ritenuto fresco – Utilizzazione indebita della qualifica di magistrato - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non costituisce condotta di rilevanza disciplinare quella posta in essere dal magistrato al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni che, quale avventore di un ristorante, richiede ed ottiene l’intervento delle forze dell’ordine per far rilevare un disservizio (nella specie gli era stato servito del pesce non ritenuto fresco).
Trattasi di comportamento consentito a qualsiasi cittadino, e quindi anche al magistrato che si qualifichi come tale, e che non determina un abuso delle funzioni ove non preordinato (come nella fattispecie) al godimento di un trattamento privilegiato correlato alla qualifica professionale rivestita (non potendosi ritenere tale il mancato pagamento del conto).

Disciplinare CSM. Inattività processuale nelle funzioni di G.I.P.
Disciplinare CSMProc. n. 31/2006 R.G. - Sentenza del 9.2.2007 – Presidente Mancino – Estensore Carrelli Palombi.
Doveri del magistrato – Inattività processuale nelle funzioni di G.I.P. – Effetto: prescrizione del reato – Nuova disciplina dettata in materia di diligenza e operosità dal D. L.vo n.109/2006 – Qualificazione necessaria del ritardo come reiterato e ingiustificato - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Al fine di valutare la configurabilità di un illecito disciplinare nella condotta di inattività processuale posta in essere dal magistrato anche in epoca previgente al D. Lg.vo n 109/2006, valgono i criteri dettati dall’art. 2 comma primo, lett. q) che qualifica il ritardo come “reiterato, grave ed ingiustificato nel compimento di atti relativi all’esercizio delle funzioni” (da intendersi applicabile nel caso in esame in quanto più favorevole rispetto al previgente art.18 R.D.L. n. 511/1946 ex art. 32bis D.Lg.vo n. 109/2006),
Di conseguenza va esclusa la rilevanza disciplinare dell’inattività posta in essere dal g.i.p. che abbia omesso di (ri)fissare la data dell’udienza preliminare di un procedimento penale, a seguito di retrocessione di fase conseguente a declaratoria di nullità operata in sede dibattimentale, limitandosi a richiedere la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica dopo circa ventitre mesi, senza poi svolgere altra attività per i successivi diciannove mesi.
Tanto sia perché trattasi di ritardo non”reiterato”, sia in presenza della giustificazione relativa all’effettivo reperimento in cancelleria del fascicolo solo circa trenta mesi dopo la richiesta.

Disciplinare in materia di partecipazione ad aste giudiziarie
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 32/2004 R.G. - Sentenza del 15.7.2005 n. 92/2005 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Riello.
Azione disciplinare - Decadenza - Termine iniziale - Annotazione nel registro di protocollo.
Doveri del magistrato - Qualità di socio in società in accomandita semplice - Partecipazione ad aste giudiziarie nel circondario dell'ufficio di appartenenza - Illecito disciplinare - Sussistenza.

Al fine dell'individuazione della data della richiesta agli effetti della valutazione della tempestività dell'esercizio dell'azione disciplinare deve farsi riferimento alla data dell'annotazione della stessa nel registro di protocollo che costituisce atto pubblico di rilevanza esterna e fidefaciente fino a querela di falso.
Costituisce per il magistrato illecito disciplinare ricoprire la carica di socio accomandante di società in accomandita semplice e ciò in quanto trattasi di condotta che viola il divieto di cui all'articolo 16 ord. giud..
L'illecito disciplinare derivante da tale violazione è tanto più grave ove la società operi attivamente nella partecipazione di aste giudiziarie in territorio compreso nell'ambito della giurisdizione del Tribunale nel quale il magistrato svolge le sue funzioni.

Procedimento disciplinare – Rapporto con il procedimento penale
Disciplinare CSM New Page 2

Proc. n. 80/2005 R.G. – Sentenza del 17.2.2006/24.3.2006 n. 33/2006 Reg. dep. - Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

Procedimento disciplinare – Rapporto con il procedimento penale – Termine iniziale di decorrenza della decadenza dell’azione disciplinare – Conclusione del processo penale.
Doveri del magistrato – Abuso delle prerogative inerenti alla funzione di pubblico ministero per interessi privati – Simulazione di esercizio dell’iniziativa penale - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Scarcerazione per decorrenza termini e doveri di di diligenza
Disciplinare CSM Nuova pagina 3

Proc. n. 66/2004 R.G. - Sentenza del 10.12.2004/6.5.2005 n. 138/2004 Reg. dep. Presidente Rognoni - Estensore Riello.

Doveri del magistrato - Diligenza - Provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini - Ritardo - Accertamento sulla disponibilità del fascicolo - Necessità - Illecito disciplinare - Esclusione.

Non sussiste illecito disciplinare nell'ipotesi del magistrato che, dopo aver presieduto in Corte d'Appello il collegio che abbia rigettato un'istanza di scarcerazione di un imputato, abbia provveduto con ritardo in ordine alla cessazione di efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine massimo, qualora risulti che l'incolpato abbia perso la disponibilità degli atti per essere stati inviati alla Corte di cassazione ed i rinvii disposti in sede di legittimità non siano stati portati a conoscenza della Corte d'Appello e comunque non siano stati sottoposti all'attenzione del presidente.

Uso improprio di paletta di segnalazione della Polizia di Stato
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 77/2003 R.G. - Sentenza del 18.2.2005/10.5.2005 n. 22/2005 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Mammone.
Doveri del magistrato - Correttezza - Uso improprio di paletta di segnalazione della Polizia di Stato - Illecito disciplinare - Sussistenza.
Commette illecito disciplinare il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale il quale, fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, si impossessi di una paletta di segnalazione della Polizia di Stato, sottraendola dai locali della Sezione di P.G., facendone poi uso senza essere abilitato, esponendola in maniera visibile all'interno della propria autovettura, peraltro parcheggiata irregolarmente.

Disciplinare. Violazione obbligo di astensione
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 83/2004 R.G. - Sentenza dell'11.2.2005/7.4.2005 n. 14/2005 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Mammone.
Doveri del magistrato - Correttezza - Imparzialità - Violazione dell'obbligo di astensione ex art. 36, lett. h , c.p.p. - Illecito disciplinare - Sussistenza.

Sussiste illecito disciplinare nel caso in cui il magistrato, pur sussistendo l'evidente dovere di tutela della sua immagine di terzietà, ometta di proporre istanza - ai sensi dell'art. 36, lett. h, c.p.p. - di astensione dalla trattazione di tre procedimenti di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, proposti da una società sponsor dell'attività sportiva dilettantistica di pilota di autovetture da corsa, svolta dal medesimo incolpato.

Disciplinare. Doveri del magistrato. Correttezza
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 57/2004 R.G. - Sentenza del 19.11.2004/24.3.2005 n. 120/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Stabile.
Doveri del magistrato - Correttezza - Espressioni di dissenso pronunciate dal Pubblico Ministero di udienza dopo la lettura del dispositivo di una sentenza - Carattere offensivo delle frasi - Illecito disciplinare - Sussistenza.
Viola gravemente il dovere di correttezza e determina un vulnus al prestigio dell'Ordine Giudiziario la condotta del Pubblico ministero di udienza che, subito dopo la lettura del dispositivo di una sentenza, non condiviso, rilasci alla stampa dichiarazioni offensive nei confronti del collegio giudicante ed esprimenti personale animosità.

Doveri del magistrato correttezza
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 119/2003 R.G. - Sentenza del 3.12.2004/20.1.2005 n. 131/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Mammone.
Doveri del magistrato - Correttezza - Rapporti con i colleghi - Obbligo di informazione del Sostituto Procuratore - Inosservanza - Illecito disciplinare - Sussistenza.
Doveri del magistrato - Correttezza - Rapporti con i colleghi - Apprezzamenti gratuiti ed immotivati nei confronti dei colleghi - Sussistenza - Illecito disciplinare - Sussistenza.
Configura illecito disciplinare la condotta del Pubblico Ministero che, con riferimento ad un processo penale delicato per la qualità degli imputati, disattendendo le disposizioni del dirigente dell'ufficio di essere informato in ordine a "tutti i provvedimenti concernenti i procedimenti relativi ad affari di criminalità organizzata o altro affare di speciale rilievo", inoltri al Giudice per le indagini preliminari la richiesta di rinvio a giudizio senza informare il Procuratore e non sottoponga inoltre detta richiesta alla sottoscrizione del magistrato coassegnatario del procedimento.
Configura illecito disciplinare la condotta del Pubblico Ministero che ad una richiesta di spiegazioni da parte del Procuratore della Repubblica replichi con una lettera contenente apprezzamenti gratuiti ed immotivati circa l'atteggiamento professionale dei colleghi e del capo dell'ufficio, dovendo, invece, la dialettica di carattere personale fra i componenti di un medesimo ufficio essere contenuta nei limiti della correttezza.

Provvedimento di revoca di misura cautelare - Ritardo
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 97/2004 R.G. - Sentenza del 5.11.2004/30.11.2004 n. 109/2004 Reg. dep. Presidente Rognoni - Estensore Fici.
Doveri del magistrato - Diligenza - Provvedimento di revoca di misura cautelare - Ritardo - Accertamento sulla disponibilità del fascicolo - Necessità - Illecito disciplinare - Esclusione.

Non commette illecito disciplinare il Giudice per le indagini preliminari che abbia provveduto con ritardo in ordine alla cessazione di efficacia di una misura cautelare per decorrenza del termine massimo di fase, qualora risulti che l'incolpato non abbia avuto - funzionalmente o occasionalmente - la disponibilità del fascicolo relativo all'indagato.

Doveri del magistrato operosità
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Cassazione - Sezioni unite civili - sentenza 23 settembre-12 ottobre 2004, n. 20133
Presidente Carbone - Relatore Sabatini - Pm Pivetti - conforme - ricorrente De Stefano

Doveri del magistrato. Operosità. Ritardo nel deposito di sentenze civili. Illecito disciplinare. Sussiste.

Disciplinare CSM
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 59/2003 R.G. - Sentenza del 21.11.2003/29.9.2004 n. 121/2003 Reg. dep. Presidente Rognoni - Estensore Salmé.

Doveri del magistrato - Correttezza - Motivazione di provvedimenti - Espressioni offensive - Elemento soggettivo - Esclusione - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che in due atti di impugnazione avverso due ordinanze del tribunale di riesame abbia inserito frasi oggettivamente offensive, qualora la redazione dei predetti atti, avvenuta in un momento di grave stress causato dal prolungato impegno lavorativo profuso dall'incolpato, sia da collegare ad un temporaneo abbassamento della soglia di attenzione e di autocontrollo e, quindi, non sia collegabile a una consapevole manifestazione di volontà di offendere il collegio giudicante.

Doveri del magistrato. Correttezza
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 100/2003 R.G. - Sentenza del 5.3.2004/15.9.2004 n. 20/2004 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Salmè.

Doveri del magistrato - Correttezza - Riserbo - Dichiarazioni alla stampa - - Diritto di manifestazione del pensiero - Limiti - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che rilasci alla stampa dichiarazioni, aventi ad oggetto temi di ordine istituzionale e politico generale, che si inquadrino nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e rispettino il limite rappresentato dalla necessità del bilanciamento di tale diritto con l'esigenza di tutela di altri beni costituzionalmente protetti, quali i diritti e le libertà altrui o i valori di imparzialità ed indipendenza.

Disciplinare. Sospensione dalle funzioni e dallo stipendio
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 2/2004 R.O. - Ordinanza del 2.7.2004/2.8.2002 n. 65//2004 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Arbasino.
Sospensione cautelare - Richiesta di sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento penale - Accoglimento.

Va accolta la richiesta di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 31 R.D.Lgs. 31/5/1946, n. 511, qualora ricorra l'attribuibilità - allo stato - all'incolpato dei fatti contestati, denotanti una concezione della funzione distorta e non improntata a connotati di rigore ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni nonché di riserbo e di compostezza nei comportamenti privati, e sussista l'assoluta esigenza di evitare che continui ad esercitare funzioni giurisdizionali in condizioni di prestigio gravemente menomato. (Nella specie la Sezione disciplinare ha ritenuto che il rapporto di fiducia nella magistratura e nell'amministrazione giudiziaria sarebbe stato gravemente compromesso dalla permanenza in servizio di un magistrato che aveva tenuto- tra l'altro - i seguenti comportamenti: aveva sfilato dal polso di un amico un orologio e ringraziato quest'ultimo per il regalo, senza restituirlo; aveva acquistato un numero considerevole di autovetture a condizioni particolarmente vantaggiose; si era rifiutato di adempiere agli impegni assunti con la ditta incaricata di effettuare lavori di ristrutturazione del suo appartamento, affermando che "lui era la legge e lo dovevano rispettare"; aveva indotto un imprenditore ad intestarsi un appartamento in realtà di proprietà del medesimo magistrato e di altra persona, appartamento che, dopo la ristrutturazione, aveva venduto senza comparire formalmente; aveva trattato con decisioni di favore procedure ingiuntive interessanti il predetto imprenditore; non si era astenuto in procedimenti nei quali erano interessate persone a lui legate da rapporti di amicizia o di interesse).

Diciplinare. Rappresentazione di testo satirico
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 111/2003 R.G. - Sentenza del 2.4.2004/2.8.2004 n. 29/2004 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Buccico.
Doveri del magistrato - Correttezza - Rapporti con organi istituzionali - Condotta privata - Rappresentazione di un testo satirico - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Il magistrato accusato di aver rappresentato, in un locale pubblico della città sede del suo ufficio, un testo satirico avente come tema conduttore "Il legittimo sospetto", in cui i protagonisti erano dei burattini identificabili in vari rappresentanti di organi istituzionali, che venivano messi alla berlina, va esente da responsabilità disciplinare, qualora risulti che si sia trattato invero dell'organizzazione, nella cerchia di propri amici, di una serata teatrale e sussista un'assoluta genericità dell'incolpazione, non essendovi certezza in ordine alle frasi adoperate e più in generale al testo recitato.

Doveri del magistrato: correttezza
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 16/2004 Sent. del 2.4.2004/3.6.2004 n. 36/2004 Reg. Dep. Presidente Buccico - Estensore Fici.

Doveri del magistrato: correttezza nei confronti di organi istituzionali. Riserbo. Fattispecie concreta: sottoscrizione di un documento di propaganda elettorale di un partito politico. Illecito disciplinare. Insussistenza.

Disciplinare. Doveri del magistrato: imparzialità
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 14/2004 R.G. - Sentenza del 19.3.2004/4.5.2004 n. 28/2004 Reg. dep. - Presidente- estensore Buccico.

Doveri del magistrato: imparzialità. Equidistanza del giudice dalle parti. Correttezza. Riserbo. Illecito disciplinare di particolare gravità. Sussistenza. Destituzione dal servizio.

Va inflitta la sanzione della destituzione al magistrato che, perseguendo interessi personali di natura patrimoniale attraverso una condotta del tutto contraria ai suoi doveri istituzionali, abbia accettato da un noto imputato dei reati di associazione camorristica ed estorsione continuata ed aggravata la promessa di una somma di denaro, ricevendone in anticipo una parte, quale corrispettivo dell'impegno, soddisfatto, di rivelare i contenuti della camera di consiglio del collegio giudicante del quale facesse parte come giudice a latere e dell'impegno di suggerire, tramite altra persona, la strategia processuale più utile per pervenire all'assoluzione del suddetto imputato e dei suoi associati.

Doveri del magistrato: imparzialità
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 110/2002 R.G. - Sentenza del 19.9.2003/23.3.2004 n. 85/2003 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Salmè.

Doveri del magistrato: impazialità. Mancata astensione da parte di Gip. Illecito disciplinare. Sussiste.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con l'ammonimento, il magistrato che, in qualità di Gip, ometta di astenersi dalla trattazione di alcuni procedimenti penali nei quali risulti difensore, ed in uno indagato, un avvocato legato al magistrato incolpato da una relazione sentimentale.

Disciplinare. Doveri del magistrato: correttezza
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 26/2004 R.G. - Sentenza del 12.3.2004/1.4.2004 n. 22/2004 Reg. dep. - Presidente-estensore Buccico.

Doveri del magistrato: correttezza. Rapporti con organi istituzionali e con privati. Fattispecie concreta: invio di due e-mail offensive nei confronti degli avvocati, del Parlamento e della Corte Costituzionale. Insussistenza dell'illecito.

Va accolta la richiesta del Procuratore Generale di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nei confronti di magistrato accusato di aver inviato, dal proprio indirizzo di posta elettronica, a due mailing list due e-mail, lesive dell'onorabilità della categoria degli avvocati ed offensive nei confronti del Parlamento e della Corte Costituzionale, qualora le risultanze istruttorie non consentano di attribuire con certezza all'incolpato la paternità delle corrispondenze addebitategli.

Operosità del magistrato
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 66/2002 R.G. - Sentenza del 9.5.2003/26.1.2004 n. 43/2003 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Salme'.

Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: ritardo nel deposito di sentenze penali. Illecito disciplinare. Sussiste.

Commette illecito disciplinare il magistrato che, in assenza di cause di giustificazione, nel corso di due anni depositi in ritardo 546 sentenze penali, di cui 300 con ritardi superiori ai 90 giorni e le rimanenti con ritardi inferiori ai 90 giorni.

Ritardo nel deposito delle sentenze
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 95/2002 R.G. - Sentenza del 7.2.2003/14.3.2003 n. 9/2003 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Mammone.

Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: ritardo nel deposito di sentenze civili. Cause di giustificazione. Ricorrono. Illecito disciplinare. Non sussiste.

Va assolto per insussistenza dell'illecito disciplinare il magistrato che ha depositato tardivamente un numero di sentenze (39) molto limitato in relazione alla mole complessiva del lavoro espletato e che nel periodo interessato dai ritardi ha svolto una pluralità di funzioni, anche in luoghi diversi.

Doveri del magistrato: operosità.
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 21/2003 R.G. - Sentenza del 21.2.2003/23.9.2003 n. 20/2003 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Salmè.

Doveri del magistrato: operosità. Fattispecie concreta: ritardo nel deposito di sentenze civili. Illecito disciplinare. Non sussiste.

Non è sanzionabile disciplinarmente il magistrato che, a fronte di una considerevole produttività, ha depositato in ritardo un numero esiguo di sentenze e che, nel periodo interessato dai ritardi, è stato impegnato come giudice a latere nella celebrazione di un processo complesso, per numero di imputati, natura e numero dei reati associativi di criminalità organizzata e reati fini, ed ha redatto la relativa sentenza.

Disciplinare. Contatti con ambienti non estranei alla malavita locale
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 25/2002 R.G. - Sentenza 10.10.2003/11.12.2003 n. 101/2003 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Mammone.

Doveri del magistrato: correttezza. Condotta privata. Commistione con ambienti non estranei alla malavita locale e con imprenditori del luogo. Illecito disciplinare. Sussistenza.

Commette illecito disciplinare, da sanzionare con la perdita di anzianità di un anno, il magistrato che risulti aver comprato due autovetture marca Jaguar senza pagarne, all'atto della consegna, il prezzo, corrisposto da un soggetto non estraneo agli ambienti malavitosi del posto in cui l'incolpato svolgeva le funzioni, e che risulti altresì aver utilizzato per alcuni anni l'utenza telefonica intestata ad una società del luogo, che sostenne il costo delle utenze, solo in parte rimborsato dall'incolpato.
In considerazione della sua conoscenza della non estraneità agli ambienti malavitosi del soggetto che provvide al pagamento del prezzo delle autovetture, l'incolpato avrebbe dovuto evitare ogni commistione di interessi con detto personaggio, sia per una elementare regola di prudenza, sia per evitare ogni illazione circa la terzietà propria e dell'ufficio in relazione alle attività di indagini contro la malavita locale. Del pari l'uso della utenza telefonica concretizza comportamento non consono al rigore dei rapporti che il magistrato deve intrattenere con gli imprenditori del luogo in cui esercita le sue funzioni per mantenere intatta la sua immagine di terzietà e di indipendenza.

Disciplinare. Doveri del magistrato: correttezza
Disciplinare CSM Nuova pagina 2

Proc. n. 114/2001 R.G. - Sentenza 12.12.2003/27.1.2004 n. 129/2003 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Mammone.

Doveri del magistrato: correttezza. Richiesta ad avvocati del locale Foro di un attestato di benemerenza. Illecito disciplinare. Sussiste.

Viola il dovere di correttezza il magistrato che, al fine di superare il parere contrario espresso dal Consiglio Giudiziario in ordine alla sua promozione ad una qualifica superiore, richieda ad alcuni avvocati del locale Foro un "attestato di benemerenza", il cui testo egli stesso suggerisca, in tal modo determinando divisioni fra gli avvocati, posti nell'alternativa di firmare o di paventare eventuali conseguenze negative da parte del magistrato.