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DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n.28
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive.
(GU n. 45 del 24-2-2003)
testo in vigore dal: 24-2-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contrastare la
recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni
sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i
comportamenti particolarmente pericolosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
successive modificazioni, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono
sostituiti dai seguenti:
"1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni
sportive, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai
sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
l'arresto e' altresi' consentito nel caso di reati di cui
all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della
presente legge.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il
quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri
elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore,
sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla
sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati
indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli
274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.".
2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6
dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2003